Civile

Giudice ordinario per il risarcimento danni da vigilanza inadeguata

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Autorità di vigilanza - Vigilanza e sanzioni – Vigilanza inadeguata o ritardata - Risarcimento danni – Giurisdizione – Giudice ordinario
Sulle domande proposte dagli investitori ed azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza nei confronti delle banche ed intermediari, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti "doverosi" a loro favore che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo dette autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonchè delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del "neminem laedere".
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza. 5 marzo 2020 n. 6324

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Azione cautelare proposta dai titolari di una società quotata nei confronti della Consob - Inerzia nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge all'autorità di controllo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
La pretesa azionata in via cautelare dai titolari delle azioni di una società quotata nei confronti della CONSOB, avente ad oggetto non già il risarcimento del danno subito, ma la condanna della menzionata autorità ad esercitare i poteri di vigilanza alla stessa attribuiti dall'ordinamento per assicurare la correttezza e la trasparenza dei mercati finanziari, al fine di elidere il rischio di danni futuri paventati, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo qualificabile come diritto soggettivo, ma eventualmente come interesse legittimo. Spetta, infatti, al giudice amministrativo stabilire, in concreto e nel merito, se l'interesse del privato volto ad ottenere o a conservare un bene della vita quando esso viene a confronto con un potere attribuito dalla legge all'Amministrazione non per la soddisfazione proprio di quell'interesse individuale, ma di un interesse pubblico che lo ricomprende e per la cui realizzazione è dotata di discrezionalità nell'uso dei mezzi a sua disposizione, costituisca un interesse meritevole di tutela ovvero rientri tra gli interessi di mero fatto.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, ordinanza 18 maggio 2015 n. 10095

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Atti discrezionali - Consob - Attività di natura discrezionale - Soggezione anche alla norma primaria del neminem laedere - Articolo 2043 c.c.- Applicazione anche nei confronti della Consob - Configurabilità - Illecito civile - Regole generali previste nel codice.
L'attività di natura discrezionale della Consob deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della Pa (articolo 97 della Costituzione) e di tutela del risparmio (articolo 47 della Costituzione). Pertanto, la norma dell'articolo 2043 del Cc è applicabile anche nei confronti della Consob, in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, e l'illecito civile segue le comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la cosiddetta imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2011 n. 6681


Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Domanda di risarcimento del danno proposta da risparmiatori nei confronti della Consob per violazione degli obblighi di vigilanza sul mercato mobiliare - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi "ex" art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998 (quale risultante a seguito di corte cost. n. 204 del 2004) - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da risparmiatori nei confronti della CONSOB per violazione degli obblighi di vigilanza sul mercato mobiliare è devoluta al giudice ordinario, non rientrando tra le controversie in materia di pubblici servizi attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - in quanto detta giurisdizione esclusiva presuppone che la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero avvalendosi della facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del predetto potere. A differenza, infatti, di quanto avviene rispetto ai "soggetti abilitati" - nei cui confronti l'Autorità di vigilanza esercita una serie di "poteri" diretti ad assicurare che i loro comportamenti siano "trasparenti e corretti" e la loro gestione sia "sana e prudente" (artt. 5 e 91 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), onde le posizioni di tali soggetti nei confronti dell'Autorità si configurano, in linea di massima, come interessi legittimi - la CONSOB non esercita alcun "potere" sui risparmiatori, trattandosi dei soggetti che essa è tenuta a tutelare, con la conseguenza che la posizione di questi ultimi nei confronti dell'Autorità di vigilanza assume la consistenza del diritto soggettivo: diritto che - proprio perché non collegato ad alcuna relazione di potere con la P.A. - deve essere tutelato, in caso di violazione, innanzi al giudice ordinario, e ciò tanto più quando (come nel caso di specie) l'azione proposta trovi il suo fondamento in un preteso "comportamento" illecito della P.A. e sia diretta a conseguire il risarcimento dei danni subiti. (Fattispecie relativa ad azione risarcitoria proposta dal curatore del fallimento di un agente di cambio e da un creditore ammesso al passivo fallimentare).
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, ordinanza 29 luglio 2005 n. 15916

Mercato mobiliare - Banca d'Italia e Consob - Negligente esercizio dei propri obblighi di vigilanza - Domanda di risarcimento del danno subito da risparmiatori - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. (Dlgs 31 marzo 1998 n. 80, articolo 33; legge 21 luglio 2000 n. 205, articolo 7)
Anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 33, comma 1, del Dlgs 80/1998 (nel testo risultante dall'articolo 7 della legge 205/2000), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con cui i privati risparmiatori lamentano di aver subito un danno dalla Banca d'Italia e dalla Consob per aver queste tenuto un comportamento negligente nell'esercizio dei propri obblighi di vigilanza prudenziale sul mercato mobiliare.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, ordinanza 2 maggio 2003 n. 6719

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