Se al giudice onorario viene assegnato un procedimento non a citazione diretta ex articolo 550 c.p.p., in violazione dei limiti di competenza attribuiti ai giudici onorari dalla riforma della magistratura onoraria del 2017”, il processo non è nullo. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con una decisione nota soltanto in forma provvisoria. La Suprema corte ha dunque escluso che si tratti di un vizio attinente alla capacità del giudice, qualificandolo invece come una mera irregolarità nell’assegnazione degli affari.
Il caso riguardava un imputato condannato per più episodi di truffa e per un reato di calunnia in un unico processo celebrato davanti a un giudice onorario di pace del Tribunale di Palermo. Mentre le truffe rientravano tra i procedimenti assegnabili al Giudice onorario, la calunnia ne era esclusa.
Secondo il ricorrente, dunque, il procedimento era illegittimo in quanto deciso da un giudice onorario nonostante si fosse proceduto anche per il delitto di calunnia, che è sanzionato con la pena massima di sei anni di reclusione e non figura tra quelli previsto dall’art. 550 c.p.p..
Nell’ordinanza di rimessione n. 6495/2026, la Suprema corte aveva, tra l’altro, argomentato che il divieto di affidare ai giudici onorari procedimenti diversi da quelli a citazione diretta non fosse una semplice regola organizzativa, ma un limite funzionale imposto dal legislatore.
La Sesta sezione aveva posto i due seguenti quesiti: 1) Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;
(2) Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati.
Quanto al primo quesito le S.U. hanno affermato: “La violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alla capacità del giudice”.
A questo punto, il secondo quesito che poneva la questione se la nullità derivante dall’assegnazione illegittima del processo a un giudice onorario dovesse colpire tutto il procedimento oppure soltanto i reati che il giudice onorario non poteva trattare, è divenuto “non rilevante”.

