L’ammissione al giudizio abbreviato non blocca il potere integrativo probatorio del giudice che miri ad acquisire elementi di prova necessari a fondare il proprio giudizio per quanto cosiddetto “allo stato degli atti”. Anzi, sussiste il potere/dovere del giudice di integrare il quadro probatorio che sia monco di elementi fondamentali per giungere a un giudizio di cognizione completo anche se - come nel caso del giudizio abbreviato - si tratti di procedimento limitato alle prove fornite dalle parti.

La prova necessaria

Il giudice però nell’esercitare il proprio potere integrativo deve attenersi al perimetro dell’imputazione senza perseguire ipotesi alternative al reato delineato. Per cui la prova “necessaria” e quindi legittimamente acquisita dal giudice deve essere individuata in quella che gli consente una vera cognizione del fatto imputato in base alle prove raccolte fino all’avvio del rito abbreviato.

L’annullamento dell’assoluzione

In base a tali presupposti la Cassazione penale ha accolto - con la sentenza n. 29608/2026 - il ricorso del Procuratore della Repubblica contro la sentenza di assoluzione dell’imputato pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare stigmatizzando l’inerzia di quest’ultimo consistita nel mancato esercizio del proprio potere integrativo probatorio.

Per il ricorrente il Gup non poteva arrestarsi allo stato degli atti a fronte di una imputazione di spaccio di droga all’interno di un carcere e attestandosi sulla mancanza di analisi della sostanza ceduta che ne affermasse la natura stupefacente. Infatti, data la lacuna investigativa, lo stesso imputato aveva sostenuto che non si trattasse di droga. Nonostante fosse acclarato che in cambio della sostanza aveva ottenuto pagamenti in natura dagli altri detenuti acquirenti.
Il Gup quindi come sostenuto dal ricorrente e affermato dalla sentenza rescindente l’assoluzione avrebbe dovuto completare il quadro probatorio disponendo l’analisi della sostanza incriminata.
Tale lacuna non consente in effetti di stabilire alcunché sia in termini di colpevolezza sia in termini di innocenza.

Viene di conseguenza annullata un’assoluzione pronunciata illegittimamente a causa dell’inerzia del giudice che, in mancanza dell’accertamento necessario a un compiuto giudizio non poteva affermare - ai sensi del secondo comma dell’articolo 530 del Codice di procedura penale - l’innocenza dell’imputato perché “manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”.

Conclusioni fondamentali sul rito abbreviato

Va detto, in conclusione, che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell’imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto a essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l’eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria.

Il divieto che sussiste è quello di non poter esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Ciò che appunto non si sarebbe verificato nel caso concreto con l’analisi della sostanza visto che la stessa sentenza di assoluzione ora annullata aveva dato atto dello scambio, della condotta dell’imputato e del destinatario della sostanza che la occultava nel calzino e forniva un corrispettivo (i pacchetti di sigarette). Per cui l’accertamento della natura della sostanza scambiata con le suddette modalità non poteva costituire un percorso di verifica autonomo e di tipo esplorativo disgiunto dal piano primario dell’imputazione. E l’integrazione probatoria sarebbe stata del tuto legittima, rectius necessaria.

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