Civile

Giustizia civile, verso la fiducia al Senato – Tutte le novità della riforma

Il Governo ha presentato 24 emendamenti al vecchio Ddl. Marta Cartabia: "Una riforma per il rilancio del paese"

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di Francesco Machina Grifeo

Approda in Aula al Senato, oggi pomeriggio alla 16,30, la discussione dei Ddl n. 1662 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, e n. 311, sull'istituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura, avviata nella seduta del 16 settembre con le relazioni delle senatrici Modena, Rossomando e Unterberger sul testo proposto dalla Commissione Giustizia. A quanto si apprende, Palazzo Chigi sarebbe intenzionato a porre la questione di fiducia.

Una decisione che non è piaciuta all'Avvocatura. Il Consiglio nazionale forense, infatti, nei giorni scorsi, ha "stigmatizzato la paventata scelta del governo, impedendo il dibattito democratico su un disegno di legge che incide fortemente sulla vita dei cittadini".

Sulla stessa linea le Camere civili. In un intervento su Facebook il Presidente de Notaristefani ha osservato tra l'altro: "Anche il Csm considera sbagliata la riforma in cantiere, e più ragionevole la proposta della Commissione Luiso. La risposta del Ministero è stata rapida e brutale: si imponga la fiducia, per essere certi che la riforma passi così come è".

Con ventiquattro emendamenti presentati, dunque, il Governo punta ad una riforma che semplifichi i procedimenti civili nelle forme e nei tempi, fornisca risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini, favorisca l'attrazione degli investimenti stranieri. L'architettura portante dell' riforma della giustizia civile ruota intorno agli impegni assunti dal Governo con l'Europa nel Pnrr. In particolare, i principali capitoli riguardano la valorizzazione delle forme di giustizia alternativa; la semplificazione del procedimento civile; il rafforzamento della tutela del credito nel processo esecutivo; procedimenti in camera di consiglio; una semplificazione per i giudizi in materia di lavoro; l'istituzione di un rito unitario in luogo della frammentazione dei procedimenti di famiglia.

LE PRINCIPALI NOVITÀ:

1) Valorizzazione delle forme di giustizia alternativa

Secondo la visione dell'Esecutivo, la mediazione dovrebbe essere volontaria, tuttavia in attesa di effettivo radicamento, Via Arenula ritiene di doverla un po' "forzare" rendendola obbligatoria. Ci sarà un monitoraggio di 5 anni, prima di una rivalutazione definitiva.

L'istituto della mediazione dunque viene potenziato sotto tre profili:

1. Attraverso incentivi fiscali: forme di credito di imposta, con la possibilità di scalare dalle tasse le spese legali per la mediazione. Ma anche con l'introduzione per la mediazione e la negoziazione assistita del gratuito patrocinio, a spese dello Stato.

2 . Si estende poi la mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda, all'area dei contratti di durata - quando le parti sono legate da rapporti stabili, franchising, consorzio, contratti d'opera, di rete, società di persone e subfornitura, che saranno indicati nominativamente e con un monitoraggio di cinque anni.

3. Valorizzando la mediazione demandata dal giudice. Si prevede il rafforzamento di percorsi di formazione dei mediatori e degli organismi di mediazione.

La negoziazione assistita tramite avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle sull'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio; si permette poi ai coniugi di pattuire con la negoziazione assistita in sede di divorzio l'assegno divorzile in unica soluzione (cd. una tantum).

L'arbitrato viene potenziato rafforzando le garanzie di imparzialità degli arbitri (con l'obbligo di rilevazione/disclosure di eventuali cause di ricusazione) e attribuendo agli arbitri (se le parti sono d'accordo in tal senso) il potere di emanare misure cautelari (la normativa italiana era tra le più restrittive d'Europa in materia).

2) Semplificazione del procedimento civile

Processo di primo grado. Viene messa nero su bianco la necessità che la causa giunga alla prima udienza già definita nelle domande, eccezioni e prove.

In pratica sono introdotti dei termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. Lo scopo è far sì che già alla prima udienza il giudice possa imprimere alla causa il suo corso: ammettere le prove, rimetterla subito in decisione, inviare le parti in mediazione.

Semplificazione della fase decisoria. Soppressione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di altre udienze "inutili" (come quella del giuramento del CTU).

Stabilizzazione delle innovazioni telematiche introdotte durante l'emergenza Covid (cd. udienze a trattazione scritta e udienze da remoto).

Tra le novità del processo di primo grado anche l'ordinanza immediata di accoglimento o di rigetto, reclamabile e non idonea al giudicato.

Nelle impugnazioni: in grado di appello restrizione delle possibilità di sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado, razionalizzazione del filtro in appello (sul quale la Corte pronuncia con sentenza che può essere impugnata in Cassazione) e valorizzazione della figura del consigliere istruttore.

Nel giudizio in Cassazione, negli atti introduttivi affermazione dei principi di chiarezza e sinteticità e definizione del principio di autosufficienza; semplificazione dei possibili riti in Cassazione, abolizione della sezione filtro (con attribuzione a tutte le sezioni del potere di filtro), riduzione delle ipotesi di decisione con pubblica udienza. Introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione, ovvero la possibilità per il giudice di investire direttamente la Corte di Cassazione (per ottenere una statuizione vincolante) nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà interpretative, e abbiano carattere seriale (siano suscettibili di riproporsi in numerose controversie). Per evitare che questo strumento sia utilizzato indebitamente e crei appesantimenti è dato al Primo Presidente della Cassazione il potere di dichiarare inammissibile la richiesta.

3) Rafforzamento della tutela del credito nel processo esecutivo

Prevista la semplificazione dell'inizio del processo esecutivo con soppressione della formula esecutiva.

Riduzione di alcuni termini del procedimento di esecuzione.

Semplificazioni nella procedura di espropriazione presso terzi.

Possibilità nelle espropriazioni immobiliari di ampie deleghe ai professionisti incaricati di coadiuvare i giudici.

Introduzione della c.d. vente privée ovvero della vendita dell'immobile da parte dello stesso debitore esecutato.

Introduzione delle astreintes (misure pecuniarie di coercizione indiretta per il caso di mancato rispetto di termini o attività) anche nel processo esecutivo.

4) Procedimenti in camera di consiglio

Ammessa la possibilità di delegare a notai e altri professionisti alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione.

5) Semplificazione per i giudizi in materia di lavoro

Abolizione del doppio binario creato dalla c.d. legge Fornero, con un unico procedimento per i licenziamenti, con previsione di una corsia preferenziale per la trattazione della questione dell'eventuale reintegrazione nel posto del lavoro rispetto agli altri temi eventualmente connessi (in modo da far sì che aziende e lavoratori siano il meno tempo possibile nel limbo). Corsia preferenziale e nello stesso giudizio, eventuali ulteriori domande di tipo economico o risarcitorio.

6) Istituzione di un rito unitario per la famiglia

Proposta una rilevante innovazione con la previsione di un rito unitario. Al posto di un rito diverso per separazione e divorzio, per i figli se nati fuori o dentro il matrimonio, mentre tutti i figli sono uguali, per la decadenza dalla genitorialità o per il disconoscimento della paternità, viene ora previsto in tutti questi casi lo stesso rito, ma si mantiene la differenza di competenze tra Tribunale ordinario e per i minorenni.

Il Rito unitario avrà scansioni definite per le domande che riguardano unicamente le parti "adulte" e la possibilità invece per il giudice di emanare provvedimenti anche diversi dalle richieste delle parti per la tutela dei figli minori. Si vuole dunque dare un assetto unitario per questioni tipo: assegni divorzili ecc…, ma in caso di questioni che hanno a che fare con i figli, il giudice potrà dilatare i tempi del giudizio, ed avrà maggiore discrezionalità. Il giudice mantiene cioè la possibilità di maggiori approfondimenti e di discostarsi dalle richieste formulate dai genitori, se ritiene che non siano conformi all'interesse superiore del minore.

Crescono poi le tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime.

Introdotta la possibilità di presentare la domanda di divorzio anche nel giudizio di separazione. La domanda sarà tuttavia in concreto esaminabile soltanto una volta che siano decorsi i termini di legge e sia passata in giudicato la sentenza parziale sulla separazione (con una semplificazione rispetto alle cause che oggi sono sempre necessariamente doppie).

Valorizzazione della mediazione familiare e della figura del curatore speciale a tutela del minore quando vi sia il rischio di un pregiudizio per lo stesso.

Riordino e razionalizzazione delle misure di rafforzamento delle garanzie patrimoniali nella separazione e nel divorzio (azione esecutiva diretta contro il terzo debitore dell'obbligato e sequestri) e delle misure coercitive indirette di cui all'art. 709-ter c.p.c. a tutela dei provvedimenti inerenti all'affidamento dei minori.

Infine, grande innovazione ordinamentale, quella della istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

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