Come si legge in una nota ufficiale, pubblicata nel sito del Ministero della Giustizia, a decorrere dall’11 aprile 2026, sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia è disponibile una sezione dedicata al registro dei blocchi e dei malfunzionamenti dei sistemi informatici del dominio giustizia.

L’utilità messa in campo

La nuova funzionalità consente agli utenti di consultare e scaricare le certificazioni attestanti i blocchi e i malfunzionamenti dei sistemi informatici, sia durante l’evento sia dopo la sua chiusura, in attuazione dei riferimenti normativi (articoli 175-bis del Codice di procedura penale e 196-quater delle disposizioni attuative al Codice di procedura civile) previsti per il processo penale telematico e per il processo civile telematico.

Il Registro è raggiungibile dal menu principale tramite il pulsante “Malfunzionamenti” (il link diretto di accesso è https://pst.giustizia.it/PST/it/malfunzionamenti.page)

L’ammissione a forme di deposito alternative

La certificazione di malfunzionamento dei sistemi informatici consente di legittimare il deposito degli atti con modalità alternative al portale (Pec o cartacea).

Restano, tuttavia, le criticità (e le ansie per gli avvocati) nei casi in cui il malfunzionamento del portale telematico non venga attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario interessato. Si entra in un terreno scivoloso in cui i difensori – che si affannano a dimostrare il blocco con allegazioni ai canali alternativi di deposito – rischiano di vedersi aprire le porte dell’inammissibilità (soprattutto in tema di impugnazioni).

La Suprema Corte di Cassazione, sia quella civile che penale, in talune fattispecie concrete, ha salvato i gravami, cassando le inammissibilità o improcedibilità dell’appello, ma solo alla luce delle particolarità del caso concreto.

Criticità risolte in ambito penale

In ambito penale, la Corte di Appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l’appello interposto avverso una pronuncia di condanna in prime cure dal difensore e inviato via Pec, in quanto asseritamente inoltrato in contrasto con le norme di cui al Dm 206/2024. Quest’ultimo, dando attuazione all’articolo 111-bis del Cpp (introdotto dal Dlgs 150/2022, cosiddetta “Riforma Cartabia penale”) ha previsto dal 1° gennaio 2025 il deposito esclusivamente telematico per tutti gli atti indirizzati al Tribunale (disposizioni quindi che, ratione temporis, avrebbero dovuto trovare applicazione nel caso di specie essendo stata la sentenza impugnata emessa in data 12 maggio 2025, ossia in epoca successiva all’entrata in vigore in parte qua del suindicato articolo 111-bis).

L’imputato ricorreva in Cassazione lamentando che la Corte territoriale ha trascurato di considerare che il deposito telematico era stato oggettivamente reso impossibile da un malfunzionamento del sistema ministeriale. Il difensore, tempestivamente recatosi presso la Sezione Sesta penale dibattimento, ufficio impugnazioni, del Tribunale, evidenziava il problema tecnico e provvedeva al deposito dell’atto a mezzo Pec.

Il ricorso viene accolto dalla Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14833/2026 ma solo perché “nel caso di specie si sono verificate circostanze tali che per la loro eccezionalità impongono di tenere in considerazione le deduzioni difensive”.

Infatti, l’appello veniva regolarmente ricevuto dall’ufficio che invitava il difensore a depositare entro 10 giorni le copie cartacee. Il difensore vi provvedeva nei termini. Inoltre, per i giudici di legittimità, la Corte distrettuale, pur avendo invitato il difensore a fornire chiarimenti, non ha tenuto conto delle giustificazioni addotte né del parere contrario all’inammissibilità dell’atto di appello espresso dalla Procura generale in data 18 agosto 2025, con allegata disposizione di servizio.

La declaratoria di inammissibilità risulta pertanto adottata in violazione delle norme sul deposito degli atti di impugnazione e senza considerare l’operatività dei principi di buona fede e tutela del diritto di difesa, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

In definitiva, superando rigidi formalismi, la Suprema Corte penale, nella sentenza n. 14833/2026 ritiene che, sebbene non risulti rispettato il presupposto dell’attestazione del malfunzionamento da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario interessato, richiesto dall’articolo 175-bis, comma 4, del Cpp, le peculiarità del caso inducono a ritenere meritevole di accoglimento la richiesta difensiva di annullamento.

Il caso del processo civile telematico

Passando al processo civile telematico, si segnala l’importante ordinanza n. 5302/2026 della Prima sezione civile di Cassazione, la quale ha anch’essa accolto il ricorso della parte che si era vista dichiarare improcedibile l’appello che aveva tentato il deposito telematico dell’atto di appello il 12 luglio 2021, ma il sistema informatico aveva generato un “errore imprevisto” (non “errore fatale”) che impediva la lettura del file.

L’appellante ha presentato ricorso, sostenendo che l’errore fosse dovuto a un malfunzionamento del sistema e che la sua reazione fosse stata tempestiva, avendo effettuato un nuovo deposito il 15 luglio 2021.

La Cassazione civile, n. 5302/2026, ha accolto il ricorso, evidenziando che l’errore tecnico non era imputabile all’appellante e che la tempestività del secondo deposito rendeva superflua una formale istanza di rimessione in termini.

Conclusioni

Pur apprezzando la sensibilità delle due suindicate pronunce, resta intatto il problema qualora gli avvocati non abbiano certificato il malfunzionamento del portale (scaricabile nel registro suindicato) e non riescano a depositare telematicamente l’atto nei termini scanditi a pena di decadenza.

In questi casi, si dovrebbe intervenire normativamente per allargare le maglie dei canali di deposito “diversi” a quello telematico che consentano al difensore di documentare l’impossibilità di depositare l’atto, magari ponendo a suo carico oneri di comunicazione in cancelleria per accertare che l’atto sia pervenuto col canale alternativo al Portale.

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