La richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, per ottenere la relativa attenuante, da parte di un imputato per un reato procedibile di ufficio, non comporta la sospensione del processo, e neppure ne legittima il rinvio in attesa del relativo l’esito. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 34754/2026, dichiarando inammissibili i ricorsi degli imputati. L’imputato dovrà dunque muoversi per tempo se vorrà che il giudice possa tener conto degli esiti positivi del programma.

La sospensione prevista dall’articolo 129-bis c.p.p., infatti, riguarda soltanto i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, su richiesta dell’imputato e per un massimo di 180 giorni.

Il caso era quello di due imputati, condannati per estorsione, per aver rivolto a due persone richieste accompagnate da minacce di ritorsioni e danneggiamenti delle auto aziendali. Uno di loro aveva chiesto di rinviare l’udienza in Cassazione, in attesa della decisione sull’accesso a un programma di giustizia riparativa. La II Sezione penale chiarisce però che la richiesta presentata, come nel caso in esame, in pendenza del giudizio di legittimità da un imputato per reati procedibili d’ufficio, al fine di ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante (art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen.), o comunque a incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo.

L’art. 129-bis, comma 4, Cpp, prevede infatti che il giudice possa disporre, ma soltanto “per un periodo non superiore a 180 giorni”, la sospensione del processo, unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti: “nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione”; “a richiesta dell’imputato”. Si tratta, prosegue la decisione, di una previsione “in linea con le finalità deflattive dell’istituto”, desumibili proprio dal testo dell’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., che ha introdotto nell’ordinamento, per il caso in cui il programma sortisca effettivamente un esito riparativo, un’ipotesi di remissione tacita di querela.

Del resto, nel “disegno del legislatore”, la sospensione del processo, che ne impedisce la celere definizione, dilatandone (pur entro limiti ritenuti “accettabili”, prestabiliti ex lege) la possibile durata, “si giustifica soltanto per i reati procedibili a querela di parte proprio in considerazione del fatto che, in caso di esito riparativo del programma, il reato si estinguerà per remissione tacita di querela ed il processo non continuerà”.

Inoltre, “all’interprete avveduto”, argomenta la decisione, non può sfuggire il rischio di una possibile “deriva strumentale”, ispirata da finalità dilatorie, dell’istituto. Una eventualità che potrebbe verificarsi “ove dovesse ricollegarsi alla mera richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa […] la sospensione sine die del processo […] anche nel caso esso abbia ad oggetto reati procedibili di ufficio”. Così di fatto “paralizzando” l’esercizio della giurisdizione per un tempo ex ante indefinibile. E tutto ciò nonostante la “chiara previsione di legge che prevede la sospensione del processo soltanto per i reati procedibili a querela di parte”.

Dunque, conclude sul punto la decisione, “è senz’altro onere del soggetto imputato di reati procedibili d’ufficio […] attivarsi in tempo utile a concludere il Programma con esito riparativo prima del giudicato”.

Riproduzione riservata Ⓒ