A fronte di una richiesta di accesso alla giustizia riparativa, il dissenso della persona offesa non chiude la partita ma impone all’imputato di indicare concretamente l’utilità del percorso, prospettando anche una mediazione con i familiari o con una vittima di un reato diversa. Lo ha affermato la seconda sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 28366, depositata il 27 luglio, aggiungendo che nei reati procedibili d’ufficio, la richiesta di accesso al programma non comporta la sospensione del processo.

Un uomo condannato per usura ed estorsione (poi dichiarata prescritta) aveva chiesto in appello di essere ammesso a un programma di giustizia riparativa. La Corte d’appello di Lecce, tuttavia, ha risposto negativamente per via del rifiuto della persona offesa. Proposto ricorso, la Cassazione l’ha bocciato.

Secondo la Suprema corte “il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. vittima surrogata, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede: l’unica circostanza ostativa prevista dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. è la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall’utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato”.

L’obiettivo del legislatore di responsabilizzazione dell’autore del reato, spiega la Corte, infatti “ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede”. E allora, prosegue la decisione, l’impugnazione del diniego “non può limitarsi alla generica invocazione dell’istituto, ma deve dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, dello stesso sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l’inammissibilità della censura”.

Mentre nel caso specifico “la richiesta presentata nell’interesse dell’imputato risultava generica”. Sarebbe, invece, stato onere dell’interessato, “preso atto del dissenso opposto dalla persona offesa, prospettare l’utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali della P.O., ovvero anche con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede”.

La Suprema corte aggiunge poi che l’istanza anche se accolta “non avrebbe comunque potuto comportare la sospensione del processo ed impedire la decisione dell’appello: di qui, la carenza d’interesse alla doglianza”. Infatti, la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa presentata in pendenza del giudizio di appello da imputato di reati procedibili d’ufficio, per l’attenuante dell’art. 62, primo co., n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque a incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo.

La sospensione del processo, “per un periodo non superiore a 180 giorni” (art. 129-bis, co. 4, c.p.p.), può essere infatti accordata dal giudice unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti ed entrambi insussistenti: a) reati perseguibili a querela soggetta a remissione (nel caso, i reati contestati al richiedente sono procedibili d’ufficio); b) la richiesta dell’imputato (non risultava formulata). Del resto, rilevano i giudici, una sospensione sine die del processo si presterebbe a una “deriva strumentale, ispirata da finalità dilatorie”.

 

 

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