La Corte di cassazione - con la sentenza n. 8653/2026 - ha affermato alcuni capisaldi interpretativi sull’applicazione della giustizia riparativa, il binario alternativo al processo in materia di giustizia penale.

La vicenda

Il caso concreto riguardava un uomo cinquantenne condannato per violenza sessuale gravata contro una ragazza minorenne in stato di minorata difesa. Al ricorrente era stato riconosciuto il vizio parziale di mente a seguito di un periodo di coma derivato da un risalente incidente. La condanna era stata adottata all’esito di giudizio abbreviato nonostante nella domanda sul rito l’imputato avesse fatto istanza di ammissione a un programma di giustizia riparativa disattesa in quanto data la giovane età la vittima - secondo i giudici di merito - non avrebbe mai potuto essere libera e collaborativa e anzi sottoposta al rischio di vittimizzazione secondaria a causa della partecipazione a un percorso condiviso con il proprio violentatore, uomo adulto e molto più grande di lei. Quindi la forte disparità di età era stata ritenuta rilevante al fine di asserire la non proficuità di un programma riparativo. Viene respinto dalla Cassazione tale motivo in quanto la latitudine della giustizia riparativa non si ferma alla gravità del reato e l’incontro tra autore del reato e vittima con risvolti negativi per quest’ultima non è imposto per legge. Esistono nelle previsioni della Riforma Cartabia - che ha amplificato l’istituto prima adottato solo per imputati minorenni - casi in cui la vittima è “mediata” dalla partecipazione al programma di altra vittima “di altro reato” della stessa natura al fine di realizzare un confronto privo di rischi di destabilizzazione della parte offesa “dal reato”.

L’interesse tutelato

Inoltre, nel caso concreto affrontato dalla Cassazione il giudice si era soffermato nel negare l’accesso al programma sulla preventiva interlocuzione con i genitori che avevano affermato di non avere interesse al percorso alternativo al processo.

Ciò è considerato un errore dai giudici di legittimità in quanto non è l’interesse della parte civile a fondare l’avvio di un percorso di giustizia riparativa. Così come non dovevano essere valorizzati al fine di respingere l’istanza dell’imputato all’avvio del percorso risocializzante/emendativo l’assenza della sua ammissione di aver commesso il reato o l’offerta risarcitoria. Non si tratta di elementi ostativi come erroneamente ritenuto in sede di merito.

Conclude la Cassazione facendo rilevare come il vero snodo per imboccare la via della giustizia riparativa si fondi sulla sussistenza dell’interesse pubblico a ricomporre la frattura sociale derivata dalla commissione di un reato e non coincide con l’interesse della parte. Ciò è vero fino al punto di dover constatare che può lo stesso giudice e in via autonoma inviare l’imputato (rectius, le parti) a un programma di giustizia riparativa. E, in tal caso, non si tratta di un’autorizzazione bensì concede alle parti il potere di partecipare al percorso, tanto che solo in un secondo tempo viene acquisito il consenso o il dissenso non sussistendo alcun obbligo a partecipare.

Le uniche cause ostative, nel caso deciso e su cui si esprimerà il giudice del rinvio, sono la sussistenza del pericolo che lo svolgimento del programma possa impedire il percorso di accertamento del fatto o che il percorso possa destabilizzare la vittima.

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