In buona sostanza, la disposizione ora introdotta estende all'Avvocatura dello Stato la disciplina in tema di responsabilità prevista, per le magistrature, dalla legge n. 117/1988 (recante la disciplina «risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»), con una ulteriore specificazione in tema di responsabilità per danno erariale in dipendenza del rapporto di impiego.
L'articolo 5 della legge n. 1 del 2026, discostandosi dal contenuto principale del provvedimento (dedicato alla disciplina della Corte dei conti e alla responsabilità degli amministratori pubblici per danno erariale), dispone in tema di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato connessa all’esercizio delle funzioni.
Le disposizioni ora introdotte si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti per i quali non è stato ancora eseguito il pagamento
Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato (Legge 1/2026, articolo 5)
Mediante l'aggiunta di un comma finale all'articolo 19 della legge 7 gennaio 2026 n. 1 (recante «modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»), viene ora...


