L’intervento, attuativo dell’articolo 1, comma 23, lettere a), b), d) e d), della legge n. 134/2021, ha riproposto – con qualche adattamento in subiecta materia – il meccanismo procedural-estintivo inaugurato a suo tempo in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (articoli 19 e seguenti del Dlgs n. 758/1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (articolo 301 del Dlgs n. 81/2008) e infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (articoli 318-bis/318-octies del Dlgs n. 152/2006).
Procedura estintiva nelle contravvenzioni alimentari e riforma Cartabia: il decreto correttivo ne limita il campo di applicazione quoad poenam alle sole fattispecie punite con l’ammenda (anche se punite in via alternativa con l’arresto).
L’articolo 4 del Dlgs 31/2024 modifica in tal senso - eliminando il riferimento alla pena congiunta a far data dal 4 aprile 2024 - l’articolo 12-ter della legge n. 283 del 1962, che era stato inserito dall’articolo 70, comma 1, del Dlgs 150/2022, a decorrere dal 30...


