Professione e Mercato

Gli obblighi di aggiornamento del mediatore-avvocato

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di Marco Marinaro


L'avvocato che svolge attività di mediatore, al fine di adempiere allo specifico aggiornamento professionale deve seguire i percorsi formativi teorici e pratici stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense e controllati dai consigli dell'ordine di appartenenza.
È la conclusione contenuta in una nota del ministero della Giustizia del 17 marzo 2017, a firma del magistrato delegato all'ufficio per gli organismi di mediazione.
La nota ministeriale, redatta nello svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza cui è preposto il ministero della Giustizia nei confronti degli organismi di mediazione, costituisce la risposta ad un quesito volto a chiarire la posizione degli avvocati che, pur essendo mediatori di diritto, qualora svolgano l'attività di mediatori presso un organismo accreditato, sono tenuti all'aggiornamento obbligatorio biennale.
Secondo il ministero la norma primaria di riferimento è chiara in quanto gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione «devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense» (articolo 16, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010).
La nota sembra quindi implicitamente rinviare alle indicazioni fornite dal Consiglio nazionale forense con la circolare n. 6-C/2014 del 21 febbraio, comunicata il 5 marzo 2014. Detta circolare indica per l'aggiornamento professionale dell'avvocato-mediatore un numero di 8 ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi (rispetto alle 18 ore standard con 20 tirocini per gli altri mediatori).
Occorre ricordare che sul tema era intervenuta la sentenza del TAR Lazio – Roma n. 1351 del 23 gennaio 2015 poi riformata in sede di gravame dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5230 del 17 novembre 2015 secondo cui i percorsi di formazione gestiti per l'avvocatura dai relativi ordini professionali, pur se prevedono una preparazione all'attività di mediazione, sono ontologicamente diversi considerata la formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori. In sintesi secondo i giudici di Palazzo Spada permarrebbe vigente la norma generale che disciplina la formazione di base e di aggiornamento dei mediatori e che non prevede eccezioni per gli avvocati pur mediatori di diritto.
Invero, dopo la citata sentenza il Cnf, a mezzo della Commissione interna ADR, il 6 giugno 2016 (newsletter n. 305 del 7 giugno 2016), aveva inviato una nota ai presidenti dei Consigli degli Ordini forensi per confermare la «validità attuale e la conformità ai princìpi espressi dal Giudice Amministrativo» della circolare Cnf del 5 marzo 2014 n. 6-C/2014.
In questo quadro così complesso e problematico si colloca la nota ministeriale del 17 marzo 2017 che, evidentemente, sia pur in maniera implicita, aderisce alla interpretazione del Cnf.
Si segnala infine che il Cnf, in risposta ad un quesito posto dall'Ordine forense di Roma, ha pubblicato il parere n. 33 il 16 marzo 2016 (rel. Merli) al fine di chiarire che il praticante avvocato ammesso al patrocinio in via provvisoria (in base alla normativa professionale previgente) il quale può liberamente esercitare davanti ad un tribunale, può altresì assistere la parte anche nell'ambito del procedimento di mediazione limitatamente alle materie per le quali è abilitato al patrocinio (e a ciò non osta la circostanza che il D.lgs. 28/2010 non ne contempli esplicitamente la figura).

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