In un caso di gestazione per altri negli Stati Uniti, la Cassazione nega il riconoscimento in Italia della “madre intenzionale”, morta due anni prima della nascita del figlio; non basta dunque aver condiviso, nella fase iniziale, il progetto genitoriale col padre senza averlo portato a termine. La donna infatti aveva firmato il primo “contratto di servizio per portatrice gestazionali” ma non il secondo: quello con la donna che poi aveva effettivamente portato avanti la gravidanza fino al suo compimento; essendo ormai deceduta. Lo ha stabilito la Prima sezione civile, con la sentenza n. 7919/2026, respingendo il ricorso del padre.

Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Brescia secondo cui la sola impossibilità, nel caso concreto, di ricorrere all’adozione in casi particolari non è sufficiente a giustificare l’automatismo della trascrizione dell’atto di nascita estero. Autorizzarla comporterebbe una violazione del divieto di trascrizione senza neanche una relazione affettiva significativa preesistente tra la minore e la moglie deceduta del ricorrente.

Per il padre invece non è stato adeguatamente considerato l’interesse della minore alla bigenitorialità, elemento centrale della sua identità, soprattutto perché nel caso concreto non è possibile ricorrere all’adozione. Solo la trascrizione dell’atto straniero — che la indica come figlia di entrambi i coniugi — potrebbe dunque garantire il diritto a conoscere le proprie origini e la propria storia personale.

La Cassazione ricostruisce il percorso della GPA evidenziando che la moglie aveva partecipato solo alla fase iniziale (firma del primo contratto), ma che era morta prima delle fasi decisive (accordo con la gestante, fecondazione, impianto). Il progetto procreativo, quindi, è stato realizzato solo dal padre, mentre il contributo della moglie è rimasto iniziale e incompleto. Di conseguenza, il suo consenso non è sufficiente a fondare una volontà genitoriale giuridicamente rilevante. Del resto, la donna non aveva preso “nessuna decisione irrevocabile”.

La Suprema corte riprende poi l’argomentazione della Corte territoriale ricordando che la minore essendo nata due anni dopo non aveva mai avuto alcun rapporto con la donna, essendo cresciuta solo con il padre biologico. Attribuirle lo status di madre tramite trascrizione significherebbe riconoscere una genitorialità priva sia di legame biologico sia di relazione affettiva che contrasterebbe con l’ordine pubblico, perché lo status di figlio richiede una genitorialità effettiva, basata almeno su responsabilità e impegno concretamente assunti.

La Prima sezione boccia poi anche i richiami a due precedenti perché inconferenti. Nel caso della PMA post mortem, la Corte osserva che lì c’è il legame biologico e che il padre aveva mantenuto fermo il consenso autorizzando la procedura anche post mortem. Nel riconoscimento testamentario, la Cassazione osserva che il fondamento resta anche in quel caso il rapporto biologico che infatti può sempre essere impugnato per difetto di veridicità.

Nessuno dei due casi, dunque, consente la costituzione dello status filiationis “in difetto assoluto di un fondamento biologico ovvero di una relazione affettiva concretamente instaurata o, quantomeno, di un progetto procreativo pervenuto a un grado di compiutezza tale che possa desumersi una volontà genitoriale definita che investa l’iter procreativo nei suoi aspetti costitutivi”.

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