Civile

Graduatoria scolastiche, le Sezioni Unite sbrogliano il nodo sul riparto di giurisdizione

La Cassazione con l'ordinanza n. 8775 ha precisato quando spetta al giudice amministrativo e quando a quello ordinario

di Pietro Alessio Palumbo

Con la recente ordinanza delle Sezioni Unite 8775/2021 la Corte di Cassazione ha messo in evidenza che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una cosidetta GAE (graduatoria scolastiche ad esaurimento), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. E segnatamente: se oggetto di ricorso è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; se viceversa la domanda rivolta al giudice è "specificamente" volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento precluda, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Il corretto esercizio del potere amministrativo
In tema di riparto di giurisdizione sulle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le parabole fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Tale assunto si fonda sul rilievo che possono sussistere situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici previsti dal Testo unico sul pubblico impiego del 2001, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, bensì a ben vedere, lo "sfondo" rilevante al fine di qualificare la posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto.

Le GAE non sono procedure concorsuali
Con particolare riguardo alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle cosiddette graduatorie ad esaurimento si deve distinguere a seconda che la questione riguardi un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima - con giurisdizione del giudice ordinario; oppure riguardi la validità dell'atto amministrativo di carattere generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in graduatoria – con giurisdizione del giudice amministrativo. Ad attento esame le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi della disciplina sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi. Ciò perché la pretesa consiste unicamente nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

…ma il discorso cambia se il giudizio involge la regolamentazione
Ma si badi, la situazione è diversa quando l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle Graduatorie ad esaurimento, adottata con atto ministeriale. In tale evenienza, in realtà, viene contestata la legittimità della disciplina delle Graduatorie ad esaurimento al fine di ottenerne l'annullamento e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria. Di conseguenza la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo. Evidenzia in proposito la massima Corte che come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo, in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo laddove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria.

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