La Corte ha così escluso la sopravvivenza della prorogatio nei termini tradizionalmente intesi, negando che l'amministratore possa continuare a esercitare i poteri gestori dopo la cessazione del mandato

Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 26 marzo 2026 n. 7247 Presidente e Relatore Scarpa

LA MASSIMA

Condominio - Condominio negli edifici - Amministratore - Cessazione mandato - Scadenza, revoca o dimissioni - Gestione attività urgenti - Nessun diritto al compenso - Proroga dei poteri - Esclusione. (Cc, articolo 1129 comma 8; Cc, articolo 1130)

L'amministratore di condominio, alla cessazione dell'incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, ai sensi dell'articolo 1129, comma 8, del Cc, non può continuare ad esercitare tutti i poteri previsti dall'articolo 1130 del Cc, né ha più diritto ad alcun compenso per l'attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore

L'ordinanza della Cassazione n. 7247 pubblicata il 26 marzo 2026 (II Sezione civile) ha esaminato la questione del diritto al compenso dell'amministratore di condominio per l'attività svolta successivamente alla scadenza del mandato in un contesto di asserita prorogatio. Il ricorrente ha continuato a esercitare le funzioni gestorie fino alla nomina del successore. Ha invocato l'applicazione della prorogatio e il conseguente diritto ai compensi, peraltro inseriti nei rendiconti e approvati dall'assemblea...

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