Penale

Gratuito patrocinio, no alla revoca se il reddito non dichiarato non determina superamento della soglia

L'infedeltà in sé dell'autocertificazione non travolge il diritto riconosciuto ai meno abbienti

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di Paola Rossi

L'omessa indicazione di una parte del reddito nell'istanza con cui si chiede accesso al gratuito patrocinio non giustifica la revoca del beneficio di essere difesi da difensore di fiducia a spese dello Stato, se computando il reddito omesso non viene superata la soglia per l'ammissione.

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28249/2022 cancella la revoca ex tunc disposta a norma dell'articolo 95 del Dpr 115/2002 nei confronti del ricorrente. Non era stato, infatti, indicato dall'istante il reddito del figlio rientrante nel suo nucleo familiare.

Nella decisione annullata la norma posta a base della revoca non ha rilevanza immediata nel far venir meno i presupposti del beneficio, ma persegue la falsità dell'autocertificazione reddituale. E la revoca con effetti ex tunc del beneficio e di quanto fino ad allora percepito scatta con la definitività dell'accertamento penale sulla condotta.

Quindi se - come nel caso concreto - a seguito di rapporti della Guardia di Finanza, risultano fonti di reddito non comprese nella dichiarazione sostitutiva resa dall'istante va valutato se sommate, a quanto invece dichiarato, determinino o meno il superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. Se tenuto conto dei redditi occultati consapevolmente o inconsapevolmente non c'è sforamento della soglia massima stabilita. i presupposti per aver diritto all'ammissione al gratuito patrocinio non possono considerarsi de plano venuti meno.

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