Greco (Cnf): formalismi eccessivi della Cassazione sul conferimento del mandato
Nel corso del convegno “1923-2023 i cento anni della Cassazione unica” Greco ha posto l’attenzione sulla recente presa di posizione della Corte per cui la procura è valida solo se contestuale al ricorso
Una stoccata contro l’eccessivo formalismo delle decisioni del “Piazza Cavour” arriva dal Presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco durante il convegno di questa mattina sui “1923-2023 i cento anni della Corte di cassazione unica” alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli.
La Presidente della Suprema corte Margherita Cassano ha affermato che “la Corte è attualmente impegnata in una riflessione corale sul suo ruolo”, per garantire “qualità e tempi nella risposta giudiziaria nella definizione di un numero di ricorsi che costituisce un unicum nel panorama europeo, oltre che attenzione ai profili organizzativi”. Cassano ha poi sottolineato che alla Cassazione “la proficua esperienza dei dialoghi sul ricorso per cassazione in ambito civile e penale avviata in collaborazione con il Consiglio Nazionale forense al fine di promuovere la qualità della domanda e della risposta giudiziaria”.
Il Presidente del Cnf a sua volta ha rievocato il “legame profondo” tra Avvocatura e Corte di cassazione che “non riguarda solo l’istituzione dell’Avvocatura ma tutti gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori” per avere una “parola definitiva sulla domanda di giustizia”. “Oggi, tuttavia – ha proseguito Greco -, non posso esimermi dall’esprimere la preoccupazione con cui gli avvocati italiani si rivolgono alla Corte di Cassazione, la quale negli ultimi anni ha indirizzato la sua attenzione verso un rigoroso, a mio parere, eccessivo formalismo”.
“L’aspettativa di giustizia che il cittadino rivolge alla Corte Suprema, seppur nel giudizio di legittimità – ha aggiunto -, non può risultare frustrata da una valutazione in cui l’aspetto formale comprime e addirittura prevarica quello sostanziale, in un procedimento che sembra ormai caratterizzato dalla minuziosa ricerca dell’elemento cui ricondurre una causa di inammissibilità”.
Greco è poi passato ad un esempio molto concreto che prende spunto da alcune recenti decisioni sulla validità del mandato ad litem. Secondo un recente orientamento, infatti, la procura sarebbe valida solo se temporalmente e localmente contestuale al ricorso (Cass. ord. n. 9271/2023).
La questione, che potenzialmente interessa miglia di ricorsi, dovrà essere risolta dalle Sezioni unite (cfr. Cass. Civ., sez 3, ord. n. 19039 del 5/07/2023). “Non voglio dunque indugiare – prosegue Greco - tuttavia, non posso omettere di evidenziare come il collegamento tra procura e ricorso è già assicurato dal contenuto materiale ed oggettivo che la procura speciale deve avere, in cui va richiamato l’atto cui si riferisce, con la descrizione minuziosa del provvedimento che si impugna, tanto che la procura, conferita ‘su foglio separato’, conformemente alle norme di legge, dovrebbe di per sé portarci a concludere per la piena validità della procura rilasciata anche in un momento e in un luogo diverso da quello del perfezionamento dell’atto cui essa accede”.
“Ed infatti – argomenta Greco - il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo” (Cass., sez. 3, sentenza n. 36827 del 15/12/2022)
Peraltro, aggiunge il Presidente del Cnf, l’orientamento restrittivo “sembra persino contraddire il novellato art. 182, comma 2, cpc, per il quale l’inammissibilità del ricorso per carenza di rappresentanza deve essere preceduta dalla concessione di un termine per la sanatoria con efficacia retroattiva”.
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di Giuseppe Finocchiaro - Professore di Diritto processuale civile presso l'Università di Brescia