Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 che modifica, tra l’altro, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette a cui è dedicato questo contributo.
L’iniziativa del legislatore europeo vuole risolvere un deficit informativo relativo all’effettiva sostenibilità dei prodotti sempre meno considerata dai consumatori nelle loro scelte di acquisto.
L’esistente disciplina già costituisce una base giuridica per la lotta al greenwashing a cui peraltro la nostra AGCM si è distinta per un particolare attivismo. Il decreto legislativo ha l’obbiettivo di rafforzarla ulteriormente, e probabilmente contribuirà a diffondere una cultura di enforcement anche da parte dei privati con un maggiore coinvolgimento dei giudici civili.
Innanzitutto, il decreto legislativo chiarisce che sono ingannevoli quelle pratiche che inducono il consumatore in errore con riguardo alle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti. Si tratta di una precisazione che conferma quanto già affermato dall’AGCM in numerosi provvedimenti sanzionatori.
Più interessante è la previsione secondo cui sono ingannevoli quelle comunicazioni relative a prestazioni ambientali future in assenza di un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obbiettivi misurabili e con scadenze precise. Ci si può aspettare che tale previsione verrà utilizzata nelle climate change litigation, allorché venga invocata la tutela inibitoria o risarcitoria verso quelle imprese che hanno adottato piani di decarbonizzazione ritenuti troppo vaghi e quindi non credibili.
Il decreto legislativo aggiunge inoltre un’ulteriore pratica alle omissioni ingannevoli, censurando raffronti tra prodotti su caratteristiche ambientali che omettano informazioni rilevanti anche relative alle misure perché il raffronto rimanga aggiornato. Sempre in una prospettiva di private enforcement, tale disposizione costituisce un’importante precisazione per quelle imprese che intendano reagire a comparazioni ingannevoli basate su prestazioni ambientali anche se effettuate da comparatori e dunque non da concorrenti.
Vien poi integrata la c.d. black list, cioè la lista di pratiche ritenute in ogni caso ingannevoli. Innanzitutto, l’esibizione di un marchio di sostenibilità è vietata se non basato su un sistema di certificazione o stabilito da autorità pubbliche. Il sistema di certificazione deve prevedere, tra l’altro, che il monitoraggio della conformità venga condotto da un terzo indipendente sia dal titolare dello schema, sia dall’operatore che lo esibisce. Non solo. Secondo il considerando 7 della Direttiva (UE) 2024/825, il terzo dovrà essere certificato ISO 17065 o dagli enti unici nazionali di accreditamento. Si tratta di un livello di certificazione particolarmente rigoroso, che corrisponde al 5° livello di garanzia secondo i criteri identificati dalla Fondazione Symbola. Tale novità impone alle imprese che esibiscono marchi di sostenibilità basati su certificazioni private di intraprendere un nuovo percorso di certificazione con il coinvolgimento di un ente terzo a sua volta accreditato.
Sono altresì vietate le asserzioni ambientali generiche se l’impresa non ha ottenuto un marchio Ecolabel oppure non sia in grado di dimostrare la conformità alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle disposizioni dell’Unione Europea. Il divieto di asserzioni ambientali generiche è già stato affermato ai sensi della normativa attuale: la nuova disposizione chiarisce lo standard che l’impresa deve soddisfare per poterle utilizzare.
Sono vietate asserzioni ambientali che riguardano il prodotto nel suo complesso (ad esempio “realizzato con materiale riciclato”) quando riguardano soltanto un suo aspetto (nell’esempio, la confezione).
Viene inoltre vietato l’utilizzo di espressioni che lascino intendere che un prodotto ha un impatto neutro o addirittura positivo sull’ambiente allorché siano basate sulle compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra. Ciò in quanto tali espressioni sono idonee a far credere al consumatore che il consumo di un determinato prodotto non abbia un impatto ambientale.
Le imprese avranno tempo sino al 27 settembre 2026 per adeguarsi alle nuove disposizioni e ciò impone un’attenta revisione della comunicazione in un contesto più rigoroso, ma che allo stesso tempo contribuisce a dare una maggiore certezza che si auspica eviti l’altrettanto dannoso fenomeno del greenhushing.
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*Emilio De Giorgi, partner e responsabile del team Antitrust Italy di A&O Shearman

