Con il decreto pronunciato nell’ambito di un’azione inibitoria collettiva promossa da un’associazione dei consumatori nei confronti di un’importante impresa operante nel settore del beverage, il Tribunale di Venezia aggiunge un nuovo tassello all’evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di greenwashing, confermando il progressivo innalzamento degli standard richiesti per la comunicazione ambientale rivolta ai consumatori.

Il provvedimento veneziano sviluppa ulteriormente i principi già elaborati dalla giurisprudenza nazionale, affrontando alcuni profili di particolare rilievo pratico, tra cui il rapporto tra il procedimento davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’azione giudiziaria promossa dalle associazioni dei consumatori, nonché il ruolo della recente Direttiva (UE) 2024/825 quale criterio interpretativo della disciplina vigente.

Il “doppio binario” tra AGCM e giudice civile

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda il rapporto tra il procedimento amministrativo dinanzi all’AGCM e l’azione inibitoria collettiva.

L’impresa convenuta aveva eccepito che l’Autorità, attraverso un procedimento di moral suasion conclusosi, avesse già esaminato le medesime comunicazioni ambientali, ritenendo superati i profili di criticità a seguito delle modifiche apportate ai claim contestati.

Il Tribunale esclude che tale circostanza possa precludere il sindacato del giudice ordinario. Secondo il Collegio,l’attività dell’AGCM e l’azione inibitoria collettiva perseguono finalità differenti e operano su piani autonomi: l’esercizio dei poteri pubblicistici dell’Autorità non comprime il diritto delle associazioni dei consumatori di chiedere al giudice l’accertamento dell’illiceità delle pratiche commerciali e la loro inibizione.

Ne deriva l’affermazione di un vero e proprio “doppio binario” di tutela, amministrativa e giudiziaria, destinato a coesistere, con la conseguenza che l’archiviazione di un procedimento davanti all’AGCM non impedisce al giudice civile di svolgere una propria autonoma valutazione sulla correttezza dei green claims.

Green claims: vietate le dichiarazioni ambientali generiche

Sul piano sostanziale il Tribunale ribadisce i principi ormai consolidati nella disciplina europea delle pratiche commerciali scorrette.

Richiamando gli Orientamenti della Commissione europea sulla Direttiva 2005/29/CE, il Collegio ricorda che un’asserzione ambientale può risultare ingannevole non soltanto quando è falsa, ma anche quando, pur essendo astrattamente corretta, sia formulata in termini vaghi, generici o tali da attribuire al prodotto o all’impresa caratteristiche ambientali non adeguatamente dimostrate.

Le dichiarazioni ambientali devono pertanto essere:

  • chiare;
  • specifiche;
  • accurate;
  • inequivocabili;
  • supportate da dati oggettivi e verificabili.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha ritenuto ingannevoli una serie di dichiarazioni ambientali diffuse sul sito internet dell’impresa, in quanto formulate in termini eccessivamente generici e tali da trasmettere al consumatore un’immagine complessivamente sostenibile dell’attività aziendale senza un adeguato supporto probatorio.

In particolare, sono stati inibiti i seguenti claim:

1.“Sai che il PET è 100% riciclabile? Diamo nuova vita alle bottiglie di PET: nel nostro ventaglio di prodotti compaiono packaging realizzati anche con la plastica riciclata (RPET). Riduciamo l’impiego di PET nella realizzazione del packaging. Le bottiglie che produciamo pesano meno e questo comporta un risparmio energetico effettivo”;

2. “Non solo Packaging Progettiamo e produciamo contenitori sempre più leggeri, con meno materia prima per ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera | Razionalizziamo i costi di energia elettrica | Ci occupiamo della diffusione e installazione di moduli fotovoltaici e dell’illuminazione a led in tutti gli stabilimenti”;

3. “L’innovazione tecnologica dedicata all’ambiente. La sostenibilità ambientale è un fattore imprescindibile per il nostro modello di business. Per questo motivo abbiamo avviato un processo virtuoso su tutta la filiera produttiva e siamo riusciti a convertire la produzione in favore dell’ambiente in modo innovativo e distintivo, a ridurre del 40% la materia prima (PET) utilizzata e a evitare gli sprechi. Oggi tutto il nostro comparto produttivo impiega macchine a basso consumo energetico e basse emissioni e continuiamo a impegnarci per migliorare le performance e diventare ancora più green”;

4. “Più rPET, meno plastica vergine istituzionale della società Dal 2025, la normativa UE richiede almeno il 25% di plastica riciclata (rPET) nelle bottiglie in PET. Noi di [NOME DELL’IMPRESA] abbiamo deciso di portarla al 30%. Utilizziamo così meno plastica vergine e contribuiamo a valorizzare il riciclo, trasformando materiali esistenti in nuove bottiglie. L’utilizzo di rPET può comportare leggere variazioni di colore e trasparenza rispetto al PET vergine ma la qualità e la sicurezza restano inalterate, garantendo la massima protezione del prodotto e rispettando tutti gli standard di sicurezza alimentare”

5. “[NOME DELL’IMPRESA] è Sostenibilità”.

Secondo il Tribunale, tali comunicazioni non precisavano a quali prodotti si riferissero, non fornivano dati quantitativi sul reale impiego di plastica né termini di confronto, richiamavano genericamente benefici ambientali e risparmi energetici e, soprattutto, trasmettevano l’immagine di una produzione complessivamente a ridotto impatto ambientale senza consentire al consumatore di verificarne concretamente il fondamento. Proprio questa genericità e mancanza di verificabilità integra una pratica commerciale ingannevole.

La Direttiva (UE) 2024/825 come criterio interpretativo

Pur riconoscendo che la Direttiva (UE) 2024/825 e il decreto legislativo italiano di recepimento non fossero ancora applicabili ratione temporis, il Tribunale attribuisce loro una significativa funzione interpretativa.

La decisione richiama infatti le nuove disposizioni che qualificano come pratiche commerciali ingannevoli le dichiarazioni ambientali riferite a prestazioni future prive di impegni chiari, obiettivi misurabili, verifiche indipendenti e piani di attuazione trasparenti.

Tali novità normative non introducono una disciplina completamente nuova, ma rafforzano e codificano principi già ricavabili dalla Direttiva 2005/29/CE e dagli Orientamenti della Commissione europea. Esse confermano, quindi, un orientamento interpretativo già presente nell’ordinamento, volto a garantire che il consumatore possa assumere decisioni di acquisto sulla base di informazioni ambientali chiare, verificabili e non fuorvianti.

In ogni caso, si rileva che le disposizioni della Direttiva troveranno applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026, data ormai imminente.

Le ricadute pratiche per le imprese

La pronuncia del Tribunale di Venezia conferma il progressivo consolidamento di un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso nei confronti delle comunicazioni ambientali.

Le imprese non possono più limitarsi ad utilizzare formule evocative o dichiarazioni programmatiche di sostenibilità, ma devono essere in grado di dimostrare, mediante dati tecnici, metodologie verificabili e documentazione adeguata, ogni beneficio ambientale comunicato al mercato.

In prospettiva, l’applicazione della Direttiva (UE) 2024/825 e del D.Lgs. n. 30/2026 renderanno ancora più stringenti gli obblighi di trasparenza, verificabilità e documentazione dei green claim, confermando che la sostenibilità costituisce ormai non soltanto un fattore competitivo, ma anche un ambito nel quale la correttezza dell’informazione rappresenta un preciso obbligo giuridico.

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* Tecla Maria Tunin, avvocato, manager, RÖDL

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