Si tratta di una interessante e convincente sentenza interpretativa con cui la Corte costituzionale ha ricondotto al rispetto dei principi costituzionali la fattispecie contravvenzionale della guida dopo l'uso di sostanze stupefacenti (articolo 187, commi 1 e 1-bis, del codice della strada, come modificato dalla legge 25 novembre 2024 n. 177), circoscrivendo le condotte punibili solo a quelle realmente pericolose, in cui gli effetti pericolosi della sostanza sono ancora presenti al momento dell'accertamento della condotta di guida.

Corte costituzionale - Sentenza 29 gennaio 2026 n. 10 - Stralcio - Presidente Amoroso; Relatore Viganò 

LA DECISIONE

Circolazione stradale - Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Ambito della rilevanza correlato al solo pregresso uso di sostanze stupefacenti, senza la considerazione degli effetti al momento della condotta - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, necessaria offensività, tassativa della norma incriminatrice, nonché della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata. (Costituzione, articoli 3, 13, 25 e 27; decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 187, commi 1 e 1-bis; legge 25 novembre 2024 n. 177, articolo 1)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024 n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285), sollevate, sotto diversi profili, in riferimento, agli articoli 3, 13, 25, e 27 della Costituzione, dovendosi adottare un'interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata, della portata della fattispecie contravvenzionale, tale da circoscrivere l'area dell' incriminazione penale alle condotte di guida non solo successive all'assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psico-fisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.

Si tratta di una interessante e convincente sentenza interpretativa con cui la Corte costituzionale ha ricondotto al rispetto dei principi costituzionali la fattispecie contravvenzionale della guida dopo l’uso di sostanze stupefacenti (articolo 187, commi 1 e 1-bis, del codice della strada, come modificato dalla legge 25 novembre 2024 n. 177), circoscrivendo le condotte punibili solo a quelle realmente pericolose, in cui gli effetti pericolosi della sostanza sono ancora presenti al momento dell'accertamento...

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