Per l’accertamento di guida in stato di alterazione la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 21284/2026 - precisa che il rifiuto dell’esame mirato a verificare l’assunzione di sostanze che alterano lo stato psichico del guidatore non fa scattare automaticamente il reato in assenza di indizi che depongano per la presunzione di uno stato di alterazione. Non è necessario che si integri una prova di esso, ma è appunto sufficiente l’indizio. Però in assenza di indizi il reato non è contestabile...

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