La normativa delegata dovrà garantire che siano assicurati la piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta anche per gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, e ciò anche allorché tali enti si siano trasformati in persone giuridiche di diritto privato

Legge 28 luglio 2026 n. 137

La normativa delegata dovrà garantire che siano assicurati, agli avvocati in forza degli enti pubblici e delle persone giuridiche trasformate di diritto privato, la piena indipendenza e l’autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Principi e criteri in materia di formazione, specializzazioni forensi, albi, incompatibilità, uffici legali presso enti pubblici (Legge n. 137/2026, articolo 2, comma 1, lettere m)-q)

Ex punto 10) della lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 28 luglio 2026 n. 137 la normativa delegata dovrà garantire che siano assicurati la...

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