La normativa delegata dovrà garantire che siano assicurati la piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta anche per gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, e ciò anche allorché tali enti si siano trasformati in persone giuridiche di diritto privato
La normativa delegata dovrà garantire che siano assicurati, agli avvocati in forza degli enti pubblici e delle persone giuridiche trasformate di diritto privato, la piena indipendenza e l’autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
Principi e criteri in materia di formazione, specializzazioni forensi, albi, incompatibilità, uffici legali presso enti pubblici (Legge n. 137/2026, articolo 2, comma 1, lettere m)-q)
Ex punto 10) della lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 28 luglio 2026 n. 137 la normativa delegata dovrà garantire che siano assicurati la...


