Tutela del consumatore - Vendita di beni di consumo - Responsabilità civile - Difetto di conformità al momento della consegna - Presunzione di esistenza.
In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo prevista dagli art. 128 e ss poiché si applica la disciplina codicistica in materia di compravendita solo per quanto non viene regolamentato dalla normativa speciale. Nella fattispecie in oggetto, si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Pertanto, è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'articolo 2697 c.c.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 30 giugno 2020 n. 13148

Responsabilità civile - In genere vendita di beni di consumo - Art. 130 d.lgs. n. 206 del 2005 - Difetto di conformità al momento della consegna - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova. (Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 30 maggio 2019 n. 14775

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - In genere inesatto adempimento del contratto di compravendita - Conformità della cosa venduta - Oneri di allegazione e prova spettanti al compratore e al venditore.
In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato e in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 21 settembre 2017 n. 21927

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere (nozione, distinzioni) - Inesatto adempimento del contratto di compravendita - Conformità della cosa venduta - Oneri di allegazione e prova spettanti al compratore e al venditore.
In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato e in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 2 settembre 2013 n. 20110

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