Il giudice non può disapplicare la normativa nazionale in ipotesi contrastante con una direttiva UE priva di efficacia diretta, potendo invece attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ex artt. 11 e 117 Cost.. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale che ha sancito la legittimità della legge nazionale, inoltre, il giudice non può rimettere la questione alla Corte di giustizia UE, perché in tal modo finirebbe per sottoporre a essa un sindacato sulla decisione della Corte costituzionale, in contrasto con i cd. controlimiti. Così il Tar Lazio con la sentenza 7269/2026
LA MASSIMA
Giudice - Diritto dell'Unione europea - Direttive non direttamente efficaci - Legislazione nazionale e discrezionalità - Contrasto tra ordinamenti: rimedi - Giudizio di costituzionalità accentrato - Rinvio pregiudiziale alla Cgue - Teoria dei controlimiti - Disapplicazione.
Nel rilevare i profili di criticità tra legislazione eurocominataria non direttamente efficace e legislazione interna, il giudice deve fare ricorso al sistema di garanzie multilivello considerando il peculiare rapporto tra ordinamenti che viene in rilievo. In questa prospettiva il giudice può attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ex articolo 11 e 117 della Costituzione che trova un limite nelle scelte rimesse alla discrezionalità politica del Parlamento. A esito del sindacato costituzionale che sancisce la legittimità della legge nazionale, sebbene con una pronuncia cosiddetta "monitoria", il giudice non può rimettere la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea in quanto finirebbe per sottoporre a essa un sindacato sulla decisione della Corte costituzionale, in contrasto con la cosiddetta "teoria dei controlimiti". Infine il giudice non può disapplicare la normativa interna quando la normativa eurocomunitaria non ha efficacia diretta ma è tenuto esclusivamente a sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione e ad attivare così il sindacato accentrato di costituzionalità. Il ricorso alla disapplicazione invece torna ad avere una propria autonomia applicativa quando il parametro eurounitario invocato sia dotato di efficacia diretta, perché sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato.
La decisione in esame consente di apprezzare la diversa conformazione del sistema rimediale a garanzia del rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale quando vengono in rilievo direttive europee non direttamente efficaci.
Ebbene in questi casi la composizione delle tensioni tra diritto eurocomunitario e diritto nazionale conosce un unico strumento rappresentato dal sindacato accentrato di costituzionalità, anch'esso limitato quando a venire in rilievo sono scelte rimesse alla...


