Sembra allora sostenibile, che il legislatore, richiamando, ai fini della sospensione del titolo esecutivo, per la detenzione domiciliare, la sola ipotesi dei reati puniti con pena non superiore a otto anni, ma non anche quella dei reati puniti con pena fino a quattro anni ricompresi tra quelli di cui all'articolo 4- bis dell'ordinamento penitenziario, abbia voluto escludere, per questi ultimi, la sospendibilità del titolo esecutivo da parte del pubblico ministero. Sono reati, cioè, per i quali il richiedente può accedere, chiedendola alla magistratura sorveglianza, alla detenzione domiciliare, ma ciò può fare senza potersi avvalere della sospensione del titolo esecutivo da parte del pubblico ministero
La competenza a decidere sull'istanza di applicazione della detenzione domiciliare spetta al tribunale di sorveglianza, che accoglie la richiesta se ritiene che il programma possa contribuire al concreto recupero del richiedente e prevenire il pericolo che egli commetta altri reati, potendo in proposito impartire prescrizioni, comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma (articolo 94- ter, comma 3).
Il ruolo del pubblico ministero
È essenziale però il ruolo che il sistema normativo attribuisce...


