Sembra allora sostenibile, che il legislatore, richiamando, ai fini della sospensione del titolo esecutivo, per la detenzione domiciliare, la sola ipotesi dei reati puniti con pena non superiore a otto anni, ma non anche quella dei reati puniti con pena fino a quattro anni ricompresi tra quelli di cui all'articolo 4- bis dell'ordinamento penitenziario, abbia voluto escludere, per questi ultimi, la sospendibilità del titolo esecutivo da parte del pubblico ministero. Sono reati, cioè, per i quali il richiedente può accedere, chiedendola alla magistratura sorveglianza, alla detenzione domiciliare, ma ciò può fare senza potersi avvalere della sospensione del titolo esecutivo da parte del pubblico ministero

Legge 5 agosto 2026 n. 140

La competenza a decidere sull'istanza di applicazione della detenzione domiciliare spetta al tribunale di sorveglianza, che accoglie la richiesta se ritiene che il programma possa contribuire al concreto recupero del richiedente e prevenire il pericolo che egli commetta altri reati, potendo in proposito impartire prescrizioni, comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma (articolo 94- ter, comma 3).

Il ruolo del pubblico ministero

È essenziale però il ruolo che il sistema normativo attribuisce...

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