Il Dlgs 211/2025 rappresenta un impianto repressivo per le violazioni delle misure restrittive Ue, con un intero Capo I‑bis del codice penale dedicato ai reati contro la politica estera dell'Unione
Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673
Un impianto repressivo per le violazioni delle misure restrittive Ue, con un intero Capo I-bis del codice penale dedicato ai reati contro la politica estera dell'Unione. Il Dlgs 211/2025 introduce pene severe per elusione di congelamenti, transazioni vietate e omissioni informative, con soglia sotto i 10.000 euro punita in via amministrativa. Irrobustita pure la responsabilità degli enti, con sanzioni fino al 5% del fatturato e misure interdittive, oltre all'estensione delle tutele per i whistleblower. Compare una nuova esenzione dagli obblighi informativi per gli avvocati: i professionisti legali non sono tenuti a comunicare informazioni apprese nell'ambito dell'attività di difesa, consulenza o rappresentanza del cliente, in conformità al principio di tutela del segreto professionale e del diritto di difesa. Il nuovo articolato mira a rendere effettive le sanzioni Ue e potenziare il coordinamento tra autorità nazionali.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 06 del 09 gennaio 2026, il Dlgs 30 dicembre 2025 n. 211 che reca "Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673" con vigenza al 24 gennaio 2026. Con questo provvedimento l'Italia dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226 relativa all...


