L'ANALISI DELLA DECISIONE
Contratti pubblici - ANAC - Annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici - Risoluzione contrattuale - Procedimento di archiviazione - Presupposti.
Il procedimento di archiviazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell'annotazione dei fatti rilevanti nel casellario informatico dei contratti pubblici, nell'esercizio dei poteri attribuiti ex art. 222, comma 10, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare di una segnalazione relativa ad una risoluzione contrattuale, non è sovrapponibile a quello effettuato dal giudice ordinario sulla gravità e sull'imputabilità dell'inadempimento, in quanto limitato ad una verifica sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, mediante la quale è possibile intercettare esclusivamente evidenti abbagli o palesi e gravi vizi del procedimento e/o del provvedimento risolutivo idonei ad assurgere ad indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante.

La sentenza annotata ha affrontato la questione di diritto relativa al procedimento di archiviazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), di una segnalazione avente ad oggetto una risoluzione contrattuale.
Ciò posto, appare doveroso ripercorrere l...


