La prima ipotesi di reato [omessa adozione di misure di sicurezza] è disciplinata nel comma 1 e può alternativamente realizzarsi o con l'omissione dell'adozione delle misure tecniche di sicurezza o con una specifica ipotesi di omissione delle misure di sicurezza sostanziantesi nell'omessa adozione di misure di sorveglianza umana. L'altra ipotesi di reato è disciplinata nel comma 3 e sanziona la condotta di alterazione illecita dei sistemi di intelligenza artificiale. È un reato che effettivamente potrebbe essere commesso da chiunque, anche non in possesso delle qualifiche richieste per la configurabilità della condotta incriminatrice che punisce l'omessa adozione di misure di sicurezza
L’articolo 12 del decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160 introduce nel codice penale l’articolo 437-bis, rubricato «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi»; e, in parallelo, il successivo articolo 15, configura una nuova figura di illecito amministrativo a carico dell'ente contenuta nel nuovo articolo 25-vicies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, costruito avendo riguardo, come reato-presupposto, ai "reati commessi...


