Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo per la redazione degli atti siglato dal Cnf con la Corte di cassazione non è, di per sé, causa di inammissibilità del ricorso. Lo ha chiarito la Suprema corte con l’ordinanza n. 3724 depositata oggi, nell’ambito di un procedimento per decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.

La curatrice speciale dei minori, in via preliminare, aveva sostenuto l’inammissibilità del ricorso perché non rispettoso dei criteri redazionali «richiesti dal protocollo in vigore», quanto all’indicazione della materia – che mancava – alla sintesi dei motivi e al paragrafo dedicato alla descrizione dello svolgimento del processo.

La Prima sezione civile osserva che la dedotta inammissibilità per mancata osservazione dei canoni redazionali «non lascia intendere una censura diversa da quelle tipizzate dal codice di rito», con riferimento ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.). Nel ricorso del resto vi sarebbe un «mero richiamo» al protocollo, senza l’indicazione della concreta violazione di disposizioni codicistiche.

A ogni modo, precisa la Corte, le regole fissate nel Protocollo d’intesa tra Avvocati e Corte di cassazione, nelle loro versioni succedutesi nel tempo, «mancando di autonomia, non definiscono ragioni di nullità, inammissibilità o improcedibilità laddove non trovino giustificazione nelle regole del codice di rito», potendo valere, al più, quale «strumento esplicativo del dato normativo».

Ciò detto, la Suprema corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità. Le ragioni dell’aspecificità, prosegue la decisione, coincidono, di fatto, con i criteri che il protocollo mira a garantire: chiarezza strutturale, distinzione tra fatto e diritto, sintesi, raccordo puntuale con i passaggi del provvedimento impugnato.

Nel caso concreto, la Corte stigmatizza la presenza, nella prima parte del ricorso, di ampi stralci – riportati in corsivo – della comparsa di costituzione in appello, nei quali si intrecciano indistintamente narrazione dei fatti, argomentazioni difensive e richiami normativi. Emblematica, osserva la decisione, è la stessa rubrica del paragrafo: «Sintesi della decisione impugnata, dei motivi di ricorso e delle ragioni della sua fondatezza», che già denuncia l’incongruità dell’impostazione. La “commistione” tra esposizione del fatto processuale e illustrazione dei motivi, sviluppati poi solo nella parte finale dell’atto, «manca di realizzare il necessario raccordo tra i due elementi, incorrendo nella aspecificità della critica».

Già in precedenza (n. 57224/2017) la Cassazione aveva sottolineato il valore eminentemente esplicativo dei protocolli sottoscritti con il Cnf, affermando l’inammissibilità – per genericità dei motivi – del ricorso redatto con tecnica espositiva tale da rendere incomprensibili le ragioni dell’impugnazione, a causa della sovrapposizione di documenti e testi inconferenti, dell’argomentare retorico e della trattazione ridondante e caotica di questioni eccentriche.

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