Pur in un quadro generale di rafforzamento delle garanzie, il Csm amplia gli impieghi della intelligenza artificiale agli atti del processo. Va in questo senso la previsione della possibilità di ricorrere alla IA per il “confronto tra posizioni processuali delle parti, ai fini della individuazione del thema decidendum e del thema probandum”. L’allargamento è contenuto nella delibera di Palazzo dei Marescialli del 22 luglio scorso: “Aggiornamento delle raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, adottate con delibera dell’8 ottobre 2025”.
Nel paper “Le delibere del CSM sull'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia”, che confronta le raccomandazioni dell’ottobre 2025 con l’ultimo aggiornamento, il Consigliere Pascuzzi sottolinea «uno spostamento non tematizzato» del confine dell’ammissibile. “Dal momento in cui il sistema è ammesso ad operare sugli «atti delle parti» «ai fini della ricostruzione delle posizioni processuali» e «ai fini della individuazione del thema decidendum e del thema probandum» [delib. agg. 2026, par. 8] – osserva Pascuzzi -, la questione diventa ineludibile: le parti hanno diritto di sapere che le loro difese sono state elaborate da un sistema generativo? Il magistrato deve darne atto? Come si esercita la «possibilità di verifica e contestazione degli output» su un output che non è mai reso ostensibile? E come si assicura la «parità informativa» fra un giudice che dispone dello strumento e parti che, secondo lo stesso Consiglio, dispongono di strumenti diversi e migliori — poiché «i professionisti del diritto dispongono spesso di sistemi specificamente dedicati al settore giuridico, con adeguate garanzie di tracciabilità e ancoraggio alle fonti» [delib. agg. 2026, par. 5]?”.
Questioni aperte che mettono in luce come il confine teorico tra “fase analitica e ricostruttiva” e “fase valutativa e decisionale” sebbene chiaro sulla carta, posa poi diventare molto sottile nella pratica.
In altri termini, una IA che confronta le posizioni delle parti e individua thema decidendum e thema probandum, sta già strutturando il materiale sul quale il giudice formerà il proprio convincimento? Il CSM traccia una linea rossa – “ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti è e rimane di esclusiva competenza del magistrato, che non può delegarla ad alcun sistema di intelligenza artificiale” -, ma contemporaneamente autorizza attività prossime a quella linea.
Tutto questo mentre si dice espressamente che Copilot, la tecnologia autorizzata dal Ministero della Giustizia in quanto collegata alla licenza già in uso non una soluzione strutturalmente adeguata alla funzione giudiziaria. “Microsoft 365 Copilot – si legge nella Delibera di luglio - è un modello di intelligenza artificiale per finalità generali (General purpose AI – GPAI) ai sensi dell'art. 3, punto 63, dell'AI Act: non è progettato per operare nell'ambito specifico della funzione giudiziaria e non soddisfa in modo nativo i requisiti che tale funzione richiede”.
Così mentre la magistratura dispone di uno strumento generalista, gli avvocati e gli altri professionisti del diritto possono già utilizzare applicazioni specialistiche, più evolute nell’ancoraggio alle fonti e nella tracciabilità. Il CSM parla esplicitamente di una “posizione di svantaggio della magistratura: a fronte di un modello generalista come quello fornito dal Ministero, i professionisti del diritto dispongono spesso di sistemi specificamente dedicati al settore giuridico, con adeguate garanzie di tracciabilità e ancoraggio alle fonti”.

