Il Tar Puglia - con la sentenza n. 956/2026 - ha chiarito che l’impiego dell’intelligenza artificiale generativa nella fase preparatoria di un provvedimento amministrativo non ne determina, di per sé, l’illegittimità, purché la decisione finale resti frutto di un autonomo percorso logico e giuridico riferibile all’autorità competente.

L’algoritmo può assistere l’amministrazione, ma non può sostituirsi al decisore. La responsabilità del contenuto dell’atto resta quindi in capo al soggetto che lo verifica, lo corregge, lo convalida e lo sottoscrive.

Persino l’eventuale presenza di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o non pertinenti non travolge necessariamente il provvedimento quando il suo nucleo motivazionale rimane autonomo, comprensibile e verificabile.

No alla sostituzione umana

Il principio è di particolare rilievo perché individua una prima regola per l’amministrazione nell’era dell’IA: non è la presenza della macchina a determinare l’illegittimità, ma la sua eventuale sostituzione all’uomo nel processo decisionale. La novità fondamentale è dunque: apertura all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma sotto una responsabilità umana effettiva; possibilità di estendere gli effetti dell’autotutela quando la falsità abbia compromesso alla radice il presupposto della decisione amministrativa.

Il caso

La vicenda riguarda una masseria interessata, dal 2016, da una serie di pratiche edilizie relative al cambio di destinazione d’uso, all’ampliamento e ad altri interventi.

Il Comune aveva successivamente rilevato che la documentazione presentata non rappresentava fedelmente lo stato reale dell’immobile. In particolare, era emersa una fotografia contenente un manufatto inesistente, ritenuto dal proprietario frutto di un errore involontario. Il manufatto era stato poi spontaneamente demolito. L’Amministrazione aveva tuttavia esteso le verifiche ad altezze, superfici e volumetrie, ritenendo alterata la base utilizzata per calcolare l’ampliamento consentito. Dopo un primo annullamento, il Comune aveva adottato un nuovo provvedimento sulla base di ulteriori accertamenti. Il ricorrente contestava anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione della motivazione, denunciando la presenza di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti. Il Tar ha respinto i motivi aggiunti e ritenuto legittima la nuova determinazione amministrativa.

Il principio affermato

La parte più innovativa della pronuncia riguarda il rapporto tra intelligenza artificiale e potere amministrativo. Il giudice affronta una questione destinata a diventare ordinaria: che cosa accade quando un sistema generativo contribuisce alla formazione di un provvedimento destinato a produrre effetti giuridici?

La risposta è chiara: l’IA può essere utilizzata, ma deve rimanere uno strumento. Può predisporre una bozza, organizzare informazioni, suggerire formulazioni o agevolare la ricerca. Non può però diventare il soggetto che decide. Il provvedimento deve conservare una paternità umana effettiva, riconducibile all’organo titolare del potere.

È questo il vero elemento di novità. Il Tar non sceglie la strada del divieto tecnologico. Non considera l’utilizzo dell’IA incompatibile con l’azione amministrativa. Stabilisce invece una condizione: la macchina può entrare nel procedimento, ma non può occuparne il centro decisionale.

La conseguenza è importante. L’Amministrazione non può giustificare un errore sostenendo che esso proviene dall’algoritmo. Se l’output viene inserito nel provvedimento senza adeguato controllo, la responsabilità resta di chi lo ha fatto proprio. La tecnologia non diventa quindi uno schermo dietro il quale il decisore possa sottrarsi alla responsabilità.

Il principio vale soprattutto quando il sistema produce informazioni apparentemente attendibili ma inesistenti. Un riferimento errato o una ricostruzione non corretta possono derivare dall’elaborazione algoritmica, ma il problema giuridico nasce nel momento in cui l’Amministrazione recepisce quel risultato senza verificarlo. L’errore della macchina diventa, così, errore dell’atto.

Il peso dell’errore della macchina

Il giudice introduce però una distinzione decisiva. La presenza di un errore non comporta automaticamente l’invalidità dell’intero provvedimento. Occorre verificare quale ruolo quell’errore abbia avuto nella motivazione. Se il riferimento inesatto è accessorio e il provvedimento conserva un nucleo autonomo, fondato su fatti accertati e su un ragionamento comprensibile, la decisione non viene travolta per il solo fatto che una parte del testo sia stata elaborata o influenzata da uno strumento generativo.

Il controllo giudiziario deve quindi concentrarsi sulla motivazione effettivamente adottata, non sulla provenienza materiale di ogni sua parola. Non importa, in sé, se una frase sia stata scritta da un funzionario o suggerita da un software. Importa che il funzionario abbia compreso, verificato e assunto personalmente ciò che ha sottoscritto.

La pronuncia individua così un modello di amministrazione tecnologica fondato sulla responsabilità. L’IA può aumentare la velocità e la capacità operativa degli uffici, ma non può ridurre il controllo umano. Il funzionario deve poter riconoscere l’errore, correggerlo e spiegare il percorso che conduce alla decisione. La tecnologia assiste il potere; non lo esercita.

Non meno innovativo è il principio relativo alla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Il Tar supera una lettura meramente atomistica della falsità. Non sempre l’irregolarità può essere confinata al singolo elemento rappresentato in modo inesatto. Se quel dato costituisce il presupposto dei successivi calcoli, la sua alterazione può propagarsi all’intera sequenza amministrativa.

La sentenza offre quindi una regola destinata a diventare sempre più importante: l’innovazione tecnologica è compatibile con il potere pubblico solo se rimane governata dall’uomo, mentre la stabilità dell’azione amministrativa presuppone una base fattuale autentica. In entrambi i casi, il limite è lo stesso: nessuno strumento, tecnologico o amministrativo, può sostituire la responsabilità di chi esercita il potere.

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