L’impiego dell’intelligenza artificiale nelle indagini penali non può far arretrare le garanzie del giusto processo. L’Unione delle Camere penali italiane chiede al Governo una “profonda rimeditazione” dello schema di decreto legislativo attuativo della legge delega sull'IA (n. 132/2025), licenziato in via preliminare lo scorso 10 giugno. In un comunicato diffuso dalla Giunta e dall’Osservatorio “Scienza, processo e intelligenza artificiale”, l’UCPI critica sia il metodo seguito nella predisposizione del provvedimento, sia alcune delle scelte di merito, dall’identificazione biometrica remota al nuovo reato in materia di sicurezza dei sistemi di IA.

Le Camere penali per prima cosa rilevano che il testo sarebbe stato approvato senza coinvolgere l'Osservatorio ministeriale istituito proprio per approfondire le interazioni tra intelligenza artificiale e giurisdizione. Secondo l’UCPI, il confronto con gli organismi tecnici e con gli stakeholder qualificati rappresenta invece “un passaggio essenziale del procedimento di elaborazione normativa”.

Nel merito, il comunicato concentra l’attenzione sul nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale, dedicato all’identificazione biometrica remota in tempo reale mediante sistemi di intelligenza artificiale, e sulla disciplina dell’impiego di tali strumenti anche per finalità di prevenzione e ricerca delle persone scomparse.

L’UCPI ricorda di aver sostenuto fin dall’esame del disegno di legge la necessità che gli esiti dei sistemi algoritmici siano “scientificamente spiegabili, verificabili e suscettibili di confutazione”, in coerenza con i principi che regolano la formazione della prova nel processo penale. A giudizio dell’associazione, tuttavia, lo schema di decreto "non sembra recepire tali indicazioni“ e non introduce ”adeguati presidi” per evitare che l’attività investigativa e l’acquisizione della prova possano fondarsi su sistemi caratterizzati da opacità o comunque privi di sufficiente trasparenza e verificabilità. Il rischio, secondo le Camere penali, è quello di attribuire rilievo processuale a risultati "non pienamente controllabili dalle parti e dal giudice“, con possibili ricadute sul contraddittorio e sulla verificabilità della prova.

Il comunicato dedica inoltre un passaggio al nuovo reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale. Pur riconoscendo la finalità di responsabilizzare chi progetta, immette sul mercato o utilizza professionalmente sistemi di IA ad alto rischio, l’UCPI evidenzia “interrogativi non marginali” sulla delimitazione dei soggetti destinatari della norma. In particolare, chiede di chiarire se il riferimento all’“utilizzo professionale“ possa riguardare anche i professionisti che impiegano sistemi di IA nello svolgimento della propria attività, “inclusi gli avvocati“.

In conclusione, l’Unione delle Camere penali ribadisce che l’innovazione tecnologica costituisce una risorsa solo se accompagnata da regole che garantiscano “trasparenza, controllabilità e piena sindacabilità degli strumenti impiegati”. In caso contrario, avverte il comunicato, vi sarebbe il rischio di alterare gli equilibri sui quali si fonda il processo penale democratico, richiamando il monito di Franco Cordero secondo cui “la caccia val più della preda”.

 

 

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