Il Consiglio di Stato (sentenza 68/2025) chiarisce sul divieto di realizzazione di impianti eolici nella fascia di rispetto di un sito SIC, ZPS, ZSC

Consiglio di Stato - Sezione IV - Sentenza 29 ottobre 2024-7 gennaio 2025 n. 68 - Presidente Lopilato; Relatore Gambato Spisani; Seva Srl contro Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino Piemontese

LA MASSIMA

Ambiente e territorio - ZSC e ZPS - Individuazione - Norma regolamentare statale - Partecipazione procedimentale - Natura - Non applicabilità - In presenza di legge regionale.

L'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nella parte in cui per introdurre le misure di conservazione richiede di assicurare la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto, in quanto norma di rango regolamentare e quindi sublegislativo, costituisce una norma eccezionale, introdotta per rimediare all'inerzia manifestata dalle regioni nell'adottare le misure di conservazione necessarie per designare la zona speciale di conservazione (ZSC) e la zona di protezione speciale (ZPS). Detto disposto normativo non si applica pertanto nella regione Piemonte che ha superato detta inerzia con la previsione degli artt. 39 e 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, che prevedono che i SIC si individuino su parere degli enti locali interessati e che si tenga conto delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione, senza richiedere un coinvolgimento degli operatori economici comunque considerati.

Ambiente e territorio - Autorizzazione unica - Impianti eolici - Divieto - Sito di importanza comunitaria - Zona speciale di conservazione - Fascia di rispetto.

È legittimo il divieto imposto dalla giunta regionale alla realizzazione in prossimità di un sito Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC), designato anche quale zona speciale di conservazione (ZSC), di impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aereogeneratori, fatti salvi gli impianti di autoproduzione con potenza non superiore a 20 kilowatt, avendo l'amministrazione considerato la stessa fascia di rispetto prevista dal precedente atto di indirizzo al piano energetico regionale e per questa fascia costruito una carta del rischio per gli uccelli in transito con criteri non illogici. Né in senso contrario rileva la circostanza che detto atto di indirizzo non vieti in assoluto di installare impianti eolici nella fascia di rispetto considerata, non potendosi considerare illegittimo l'operato della regione stessa nel momento in cui essa, sulla base di una motivazione congrua, abbia reso questa norma più severa per un sito ben individuato.

Il tema delle energie rinnovabili ha dato vita, negli ultimi anni, a una interessante evoluzione del dibattito acceso dalle nuove sensibilità ambientali – sorte a partire dagli anni settanta anche grazie alle influenze sovranazionali – in cui, in termini innovativi, i limiti di valenza ambientale alle trasformazioni territoriali si scontrano con le stesse finalità ambientali perseguite dalle opere progettate.

L'importanza del tema affrontato

Il caso degli impianti produttivi di energie green, le cc.dd. rinnovabili, appare emblematico...

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