Nel difficile percorso di transizione digitale del processo penale, la Suprema Corte è stata di recente chiamata a pronunciarsi su alcune questioni attinenti al deposito telematico degli atti del procedimento da parte del pubblico ministero: se nessun dubbio il giudice nomofilattico ha manifestato nell'escludere la possibilità per la parte pubblica di depositare le impugnazioni a mezzo Pec, più controversa è la questione sulle conseguenze dell'atto, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (abnormità o meno), con cui erroneamente il giudice entra nel sindacarne le cause.

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 16 dicembre 2024-23 gennaio 2025 n. 2815 

Nel difficile percorso di transizione digitale del processo penale - con due decisioni, la prima della Terza sezione penale, sentenza 16 dicembre 2024-23 gennaio 2025 n. 2815 e la seconda, della sezione Quarta penale sentenza 17 ottobre 2024-30 gennaio 2025 n. 3824 - la Suprema corte è stata di recente chiamata a pronunciarsi su alcune questioni attinenti al deposito telematico degli atti del procedimento da parte del pubblico ministero: se nessun dubbio il giudice nomofilattico ha manifestato nell'escludere la possibilità per la parte pubblica di depositare le impugnazioni a mezzo Pec, più controversa è la questione sulle conseguenze dell'atto, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (abnormità o meno), con cui erroneamente il giudice penale entra nel sindacarne le cause.

LA MASSIMA

Processo penale telematico - Impugnazioni penali - Misure cautelari - Deposito del pubblico ministero - A mezzo Pec - Esclusione - Inammissibilità. (Cpp, articolo 111-bis; Decreto legislativo 10 ottobre 2022, articolo 87-bis; Dm Giustizia 29 dicembre 2023 n. 217, articolo 3; Dm Giustizia 27 dicembre 2024 n. 206, articolo 1)

Le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione mediante Pec sono state introdotte, per le sole parti private, durante il periodo dell'emergenza sanitaria; dette modalità, sono state successivamente prorogate e mai espressamente estesa anche al pubblico ministero la facoltà di depositare l'atto di impugnazione a mezzo Pec e la giurisprudenza ha rimarcato come l'asimmetria delle disposizioni normative in questione emesse nella fase emergenziale era sostanzialmente dipesa dall'impossibilità, per gli uffici della procura, di sottoscrivere digitalmente l'atto di impugnazione.

Con le due recenti pronunce nn. 2815 e 3824 del 2025, la Suprema corte ha delineato l'ambito di applicazione del deposito degli atti da parte del Pm con modalità telematiche e non (quindi cartaceo e a mezzo Pec), dettando delle soluzioni interpretative che, se da un lato confermano l'impossibilità per la parte pubblica di depositare col canale Pec, dall'altro mostra incertezze nel vaglio, da parte del giudice penale, delle cause del malfunzionamento dei sistemi informatici.

Il pubblico ministero non può depositare l'atto di impugnazione a mezzo Pec: inammissibilità

Il caso portato all'attenzione...

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