Il sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti, nell'ambito di verifiche fiscali disposte dall'Agenzie delle Entrate, è contrario all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza dell'8 gennaio, Ferrieri e Bonassisa contro Italia (ricorsi n. 40607/19 e n. 34583/20)
LA MASSIMA
Privacy - Accesso ai dati bancari - Verifica fiscale - Controlli - Ampia discrezionalità -Qualità delle regole - Mancanza di motivazione - Arbitrarietà - Ineffettività dei ricorsi - Necessità di un sistema di riesame giudiziario effettivo e indipendente. (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 8)
L'accesso ai dati bancari disposto nell'ambito di verifiche fiscali non è compatibile con l'articolo 8 della Convenzione europea laddove lo Stato non assicuri un'adeguata qualità legislativa del quadro su cui si basano tali controlli e non preveda rimedi giurisdizionali effettivi. L'Italia, tenendo conto della molteplicità di casi nei quali è possibile, in tale ambito, una violazione dell'articolo 8, deve adottare le misure generali individuate dalla Corte europea al fine di garantire il rispetto delle norme convenzionali.
Il sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti, nell’ambito di verifiche fiscali disposte dall’Agenzie delle Entrate, è contrario all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza dell'8 gennaio, Ferrieri e Bonassisa contro Italia (ricorsi n. 40607/19 e n. 34583/20), con la quale, tenendo conto delle modalità di accesso ai dati bancari...


