Il sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti, nell'ambito di verifiche fiscali disposte dall'Agenzie delle Entrate, è contrario all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza dell'8 gennaio, Ferrieri e Bonassisa contro Italia (ricorsi n. 40607/19 e n. 34583/20)

LA MASSIMA

Privacy - Accesso ai dati bancari - Verifica fiscale - Controlli - Ampia discrezionalità -Qualità delle regole - Mancanza di motivazione - Arbitrarietà - Ineffettività dei ricorsi - Necessità di un sistema di riesame giudiziario effettivo e indipendente. (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 8)

L'accesso ai dati bancari disposto nell'ambito di verifiche fiscali non è compatibile con l'articolo 8 della Convenzione europea laddove lo Stato non assicuri un'adeguata qualità legislativa del quadro su cui si basano tali controlli e non preveda rimedi giurisdizionali effettivi. L'Italia, tenendo conto della molteplicità di casi nei quali è possibile, in tale ambito, una violazione dell'articolo 8, deve adottare le misure generali individuate dalla Corte europea al fine di garantire il rispetto delle norme convenzionali.

Corte europea dei diritti dell'Uomo - Sezione I - Sentenza 8 gennaio 2026 - Ricorsi n. 40607/19 e n. 34583/20 - Commento Presidente Jelić; Relatore Adamska-Gallant; Ferrieri e Bonassisa contro Italia

Il sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti, nell’ambito di verifiche fiscali disposte dall’Agenzie delle Entrate, è contrario all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza dell'8 gennaio, Ferrieri e Bonassisa contro Italia (ricorsi n. 40607/19 e n. 34583/20), con la quale, tenendo conto delle modalità di accesso ai dati bancari...

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