Con sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026 le sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tar per la Liguria con ordinanza n. 230 del 28 febbraio 2025 e affermato il principio di diritto secondo cui «l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso», con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
LE MASSIME
Competenza e giurisdizione - Giurisdizione civile - Poteri e obblighi del giudice ordinario - Della cassazione rinvio pregiudiziale ex articolo 363-bis Cpc - Legittimazione del giudice amministrativo - Sussistenza - Questione di diritto attinente alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento. (Cpc, articolo 363-bis; Costituzione, articolo 111, comma 8)
Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex articolo 363-bis Cpc per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'articolo 111, comma 8, della Costituzione, risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.
Competenza e giurisdizione - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere incarico di dirigente di struttura complessa - Articolo 15, comma 7 bis, del Dlgs n. 502 del 1992 come modificato dall'articolo 20 della legge n. 118 del 2022 - Pubblico concorso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sul riparto di giurisdizione. (Dlgs n. 502 del 1992, comma 7-bis, dell'articolo 15; legge n. 118 del 2022, articolo 20; Dlgs n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4)
La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'articolo 15 del Dlgs n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 20 della legge n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l'immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l'attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell'articolo 63 del Dlgs n. 165 del 2001.
Con sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026 le sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tar per la Liguria con ordinanza n. 230 del 28 febbraio 2025 e affermato il principio di diritto secondo cui «l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso», con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
La pronuncia risolve un dubbio sulla giurisdizione sorto dopo che la legge 118/2022 ha elencato i principi che le Regioni devono rispettare nel disciplinare i criteri per il conferimento degli incarichi
La decisione della Cassazione di ammettere il "rinvio pregiudiziale" del Tar per la Liguria
La pronuncia risolve...


