La Corte di cassazione (II sezione civile, presidente Francesco Maria Cirillo, relatore Maria Ludovica Russo) con sentenza n. 23484 pubblicata il 18 luglio 2026 ha statuito che le nuove norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 10, comma 3, Dl. n. 76/2020) si applicano anche ai giudizi in corso.
LE MASSIME
Condominio - Condominio negli edifici - Innovazioni - Eliminazione barriere architettoniche - Ascensore esterno - Ius superveniens (Dl n. 76/2020) - Applicabilità d'ufficio nei giudizi pendenti - Limiti ex articolo 1120 Cc e regolamento contrattuale - Bilanciamento e principio di solidarietà condominiale - Diritto alla salute e accessibilità - Tutela soggetti disabili. (Cc, articolo 1120, comma 4; articolo 1136, comma 2; Dl n. 76/2020, articolo 10, comma 3; Legge n. 13/1989 articolo 2)
Le nuove norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 10, comma 3, Dl n. 76/2020) si applicano anche ai giudizi in corso. Pertanto, una delibera condominiale o un'opera (come l'installazione di un ascensore esterno) non possono essere dichiarate illegittime se risultano conformi alla legge in vigore al momento della decisione del giudice. In base alla nuova disciplina dell'articolo 2 legge n. 13/1989, i lavori volti a garantire l'accessibilità dell'edificio non sono mai considerati voluttuari e non incontrano più i limiti del decoro architettonico o inutilizzabilità della cosa comune, ma recedono unicamente di fronte al pericolo per la stabilità o sicurezza dello stabile (ex articolo 1120, comma 4, del Cc) Per la loro approvazione sono sufficienti le maggioranze ordinarie previste dall'articolo 1136, comma 2, del Cc e le eventuali clausole del regolamento di condominio che richiedano autorizzazioni o quorum più elevati perdono efficacia.
Condominio - Condominio negli edifici - Amministratore di condominio - Rappresentanza processuale - Continuatio ad interim dei poteri - Autorizzazione ad litem - Impugnazioni - Efficacia per i gradi successivi. (Cc, articolo 1129; articolo 1131; articolo 1137)
La delibera assembleare con cui si autorizza l'amministratore di condominio a promuovere un giudizio o a resistere a esso esplica la propria efficacia per tutti i gradi del processo, ivi compreso il giudizio di cassazione, senza necessità di una ulteriore e specifica autorizzazione. Inoltre, nei casi di annullamento o revoca della delibera di nomina dell'amministratore, continua a esercitare ad interim i poteri di rappresentanza processuale dei condomini e il potere di conferire procura alle liti sino all'avvenuta sostituzione in forza della presunzione di conformità alla volontà dei comproprietari e dell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione.
La Corte di cassazione (II sezione civile, presidente Francesco Maria Cirillo, relatore Maria Ludovica Russo) con sentenza n. 23484 pubblicata il 18 luglio 2026 ha statuito che le nuove norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 10, comma 3, Dl. n. 76/2020) si applicano anche ai giudizi in corso. Pertanto, una delibera condominiale o un'opera (come l'installazione di un ascensore esterno) non possono essere dichiarate illegittime se risultano conformi alla legge in vigore al...


