In tema di condominio negli edifici, nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare (o dalla terrazza a livello) di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione deve essere effettuato secondo il criterio di cui all'articolo 1125 Cc. Così la cassazione con sentenza n. 10536
La Cassazione (II Sezione civile, Presidente Antonio Scarpa, Relatrice Valeria Pirari), con ordinanza n. 10534 pubblicata il 21 aprile 2026 ha statuito che nel condominio minimo se le infiltrazioni provengono dalla terrazza a livello di proprietà esclusiva ricoprente una sola unità immobiliare, le spese di riparazione si ripartiscono secondo l’articolo 1125 del Cc (e non secondo l’articolo 1126 del Cc). La pronuncia è condivisibile in quanto individua il principio applicabile, ma al momento.
Excursus processuale
I comproprietari...


