Se il costo per eliminare un difetto di un bene è ridotto non si configura un difetto di conformità grave tale da giustificare una riduzione immediata del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 9 luglio nella causa C-307/25 (KFZ Kolak).
LA MASSIMA
Consumatore - Protezione dei consumatori - Direttiva (UE) 2019/771 - Contratti di vendita di beni - Articolo 13, paragrafo 4, lettera c) - Rimedi del consumatore per difetto di conformità del bene - Nozione di «difetto di conformità talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita» - Difetto relativo alla sicurezza del bene - Ripristino della conformità del bene a costi contenuti - Prosecuzione del contratto. (Direttiva (UE) 2019/771, articolo 13)
L'articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE, deve essere interpretato nel senso che: un difetto di conformità relativo alla sicurezza di un bene e che può essere eliminato a un costo relativamente ridotto non deve necessariamente essere qualificato come difetto di conformità talmente grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo di vendita o la risoluzione immediata del contratto di vendita.
Se il costo per eliminare un difetto di un bene è ridotto non si configura un difetto di conformità grave tale da giustificare una riduzione immediata del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 9 luglio nella causa C-307/25 (KFZ Kolak) che ha al centro la direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE...


