In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, giacché, in tali ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 335 del Cpp. Così la cassazione con la sentenza penale 17342/2026.
LA MASSIMA
Giudice - Indagini preliminari - Chiusura - Archiviazione - Rigetto della richiesta del pubblico ministero - Imputazione coatta - Soggetto non iscritto nel registro delle notizie di reato o nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione - Abnormità - Sussistenza. (Cpp, articoli 408, 409, comma 5, 568 e 606)
In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, giacché, in tali ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 335 del Cpp.
La Cassazione torna sui rapporti tra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari nel caso di richiesta di archiviazione non condivisa.
La ricostruzione della Corte consente di ricostruire l'esatto discrimine tra il ruolo del pubblico ministero e quello del giudice per le indagini preliminari in quella fase oltremodo delicata che è il controllo sulle modalità con le quali la pubblica accusa si determina ad esercitare (rectius, a non esercitare) l'azione penale.
Gli interventi delle sezioni Unite
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