In tema di finanza di progetto, una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, l'accesso al progetto di fattibilità selezionato, chiesto a fini difensivi da un operatore economico che ha partecipato alla procedura con una propria proposta, non può essere differito a un momento successivo all'indizione della gara sulla base del progetto prescelto. Così l'ordinanza n. 409 del Tar di Brescia.

Tar Lombardia - Sezione staccata di Brescia - Sezione I - Ordinanza 18 marzo 2026 n. 409 - Presidente Gabricci; Relatore Fede; A2A Illuminazione Pubblica Srl contro Comune di Palazzolo sull'Oglio e altro

LA MASSIMA

Opere pubbliche - Project financing - Progetto di fattibilità - Accesso - Vantaggio competitivo - Esclusione.

In tema di finanza di progetto, una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, l'accesso al progetto di fattibilità selezionato, chiesto a fini difensivi da un operatore economico che ha partecipato alla procedura con una propria proposta, non può essere differito a un momento successivo all'indizione della gara sulla base del progetto prescelto.

L'istituto della finanza di progetto (c.d. project financing) non conosce pace. Dopo anni di dibattito dottrinale e applicazione giurisprudenziale, di questioni di disciplina a cavallo (spesso indomabile) del diritto europeo, con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti sembrava poter iniziare una nuova era per una delle figure centrali del più generale ambito riconducibile al concetto di partenariato pubblico privato.

Specie nell'ottica del rilancio dell'azione amministrativa, funestata...

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