In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, giacché, in tali ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 335 del Cpp- Cos' la cassazione penale con la sentenza 17117/2026
LA MASSIMA
Pena - Messa alla prova - Istanza di rinvio per elaborazione programma trattamentale - Sospensione termini di prescrizione - Sussiste. (Codice penale articoli 159, 168-ter; codice di procedura penale, articoli 464-quater, 464-septies)
In materia di messa alla prova, con riferimento alle richieste difensive di rinvio successive alla prima, funzionali all'elaborazione del programma trattamentale da parte dell'Uepe e alla sua acquisizione al procedimento per il vaglio giudiziale finalizzato alla sospensione del processo, il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza della parte richiedente da sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex articolo 159 codice penale.
Per la Terza sezione penale della Suprema corte, nella sentenza n. 17117 del 2026, qualora dopo la presentazione della relativa richiesta di messa alla prova e prima che il giudice abbia su di essa provveduto l’udienza venga rinviata ai fini dell’elaborazione del programma di trattamento da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, il corso della prescrizione resta sospeso per l’intera durata del rinvio senza la necessità di un provvedimento formale del giudice.
L'emergere di un contrasto giurisprudenziale
Sembra così...


