È costituzionalmente illegittimo l'articolo 2941, comma 1, n. 1, del Cc, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto, di una coppia tanto eterosessuale, quanto dello stesso sesso. Lo ha stablito la Consulta con la sentenza 7/2026

LA MASSIMA

Prescrizione - Sospensione - Diritti fra conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Lamentate disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca - Fondatezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Costituzione, articoli 2, 3 e 117; Cedu, articolo 8; Cdfeu, articoli 9 e 33; Cc, articoli 1817, 2941 e 2943; legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1)

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 2941, comma 1, n. 1, del Cc, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto, di una coppia tanto eterosessuale, quanto dello stesso sesso.

Corte costituzionale - Sentenza 23 gennaio 2026 n. 7 - Stralcio - Presidente Amoroso; Relatore Navarretta

A soltanto sette mesi di distanza da Corte costituzionale 26 giugno 2025, n. 86 (in «Guida al Diritto», n. 28 del 26 luglio 2025, che aveva dichiarato incostituzionale il n. 7 dell’articolo 2941 del Cc «nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi», il giudice delle leggi torna ora a pronunciare l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione...

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