Il giudice amministrativo non può ordinare l'adozione di un regolamento, restando impregiudicata la diversa questione dell'eventuale tutela risarcitoria nell'ipotesi di mancata adozione entro un termine fissato dalla legge. Così Palazzo Spada con sentenza 5403/2026.

LA MASSIMA

Procedimento amministrativo - Giustizia amministrativa - Azione di condanna al rilascio di un provvedimento - Regolamento - Inammissibilità.

L'azione avverso il silenzio prevista dagli articoli 31 e 117 Cpa non è esperibile per ottenere l'adozione di un regolamento, poiché, diversamente dagli atti amministrativi generali, l'eventuale pronuncia di accoglimento non potrebbe essere seguita dalla nomina di un commissario ad acta senza incidere sulle prerogative costituzionalmente attribuite agli organi politici titolari del potere regolamentare. Ne consegue che il giudice amministrativo non può ordinare l'adozione di un regolamento, restando impregiudicata la diversa questione dell'eventuale tutela risarcitoria nell'ipotesi di mancata adozione entro un termine fissato dalla legge.

Consiglio di Stato - Sezione III - Sentenza 6 luglio 2026 n. 5403 - Presidente Greco; Relatore Prossomariti; Regione Puglia contro Ria.So.P. Srl

La sentenza in commento affronta una questione di particolare interesse in materia di tutela avverso l’inerzia della pubblica amministrazione, soffermandosi sui limiti di esperibilità dell’azione avverso il silenzio quando l’attività sollecitata consista nell’adozione di un atto di natura regolamentare.

La vicenda trae origine dalla protratta mancata adozione, da parte della Regione Puglia, del regolamento previsto dalla legge regionale n. 9/2017, necessario ai fini della determinazione del...

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