L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2 pubblicata in data 22 giugno 2026, ha stabilito che il vizio di infra-petizione che inficia la sentenza impugnata imponga al giudice d'appello di decidere nel merito la causa, purché i motivi erroneamente assorbiti in primo grado siano stati ritualmente riproposti.
LA MASSIMA
Processo amministrativo - Appello - Erroneo o mancato assorbimento dei motivi in primo grado - Annullamento con rinvio - Esclusione
L'Adunanza plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) «Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d'ufficio l'erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia riproposti ritualmente nelle forme previste dall'art. 101, comma 2, c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario». 2) «L'accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l'erroneo ordine di esame dei motivi proposti in primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale». 3) «La ‘nullità della sentenzà, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell'atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della ‘motivazione apparentè, in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia». 4) «Il difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all'interno di esso».
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2 pubblicata in data 22 giugno 2026, ha stabilito che il vizio di infra-petizione che inficia la sentenza impugnata imponga al giudice d’appello di decidere nel merito la causa, purché i motivi erroneamente assorbiti in primo grado siano stati ritualmente riproposti.
La pronuncia in commento, nell'inscriversi nel più ampio dibattito giurisprudenziale in corso (C.d.S., Adunanza Plenaria, nn. 16/2024 e 10/2025) in relazione all'interpretazione...


