La sentenza è di particolare interesse perché, per prima, è intervenuta a chiarire i rapporti tra il reato di peculato (articolo 314 del Cp), il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o di cose mobili (articolo 314-bis del Cp, introdotto dal decreto legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024 n. 112) e il reato di abuso d'ufficio (articolo 323 del Cp, abrogato, pressoché coevamente, dalla legge 9 agosto 2024 n. 114)
LE MASSIME
Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Peculato - Indebita destinazione di denaro o di cose mobili - Rapporti. (Cp, articoli 2, 314, 314-bis e 323)
Pur a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 314-bis del Cp, a seguito del decreto legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024 n. 112, le condotte di distrazione qualificabili come peculato non sono suscettibili di diversa qualificazione e, pertanto, rimangono punibili ai sensi dell'articolo 314 del Cp: si tratta dei casi in cui la condotta distrattiva integra un'effettiva appropriazione perché la res è sottratta in modo definitivo dalla finalità pubblica per conseguire finalità private proprie o altrui e vi è, dunque, continuità nella qualificazione giuridica e, di conseguenza, nella risposta sanzionatoria, sempre affidata all'articolo 314 del Cp. La nuova fattispecie di indebita destinazione, invece, interviene solo sulle condotte di "abuso distrattivo" di fondi pubblici, finora sussunte nell'articolo 323 del Cp, cioè quelle consistenti nel «mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche», pur sempre compatibili con i fini istituzionali dell'ente di appartenenza dell'agente pubblico.
Reati contro la pubblica amministrazione - Corruzione - Atto discrezionale - Configurabilità della corruzione propria - Condizioni e limiti. (Cp, articoli 318 e 319)
L'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, sicché, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione.
La sentenza è di particolare interesse perché, per prima, è intervenuta a chiarire i rapporti tra il reato di peculato (articolo 314 del Cp), il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o di cose mobili (articolo 314-bis del Cp, introdotto dal decreto legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024 n. 112) e il reato di abuso d'ufficio (articolo 323 del Cp, abrogato, pressoché coevamente, dalla legge 9 agosto 2024 n. 114).
Le ragioni della Cassazione
Secondo la Corte, quanto ai rapporti con il reato di ...


