La decisione della Cassazione, al di là della valenza del principio di diritto affermato, fornisce lo spunto per una ricostruzione del contenuto normativo, e dei conseguenti spazi di applicabilità, dell'ipotesi attenuata di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
LA MASSIMA
Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità - Condizioni. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74, comma 6)
Ai fini della qualificazione di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti come dedita solo alla commissione di reati di "lieve entità" (articolo 74, comma 6, del dpr n. 309 del 1990), se è pur vero che la tipologia di sostanza stupefacente trattata non sia di per sé ostativa alla qualificazione del fatto nell'ambito della lieve entità, deve, tuttavia, considerarsi che - rientrando fra gli elementi che il giudice deve rilevare ai fini della qualificazione del fatto in termini di maggiore o minore gravità, anche la "qualità" della sostanza di volta in volta costituente il corpo del reato - ben più attenta e tendenzialmente restrittiva deve essere, ai fini della rilevazione della ipotesi di lieve entità, la ponderazione della singola fattispecie laddove la sostanza trattata sia caratterizzata da una più intensa micidialità, così come avviene per ciò che attiene alle sostanze appartenenti (come nella fattispecie, in cui i reati-fine dell'associazione avevano avuto ad oggetto quantità cospicue di cocaina) alla tabella I richiamata dall'articolo 73, comma 1, del Dpr n. 309 del 1990, rispetto a quella che, invece, caratterizza le sostanze di cui alla tabella II richiamata al successivo comma 4 della medesima disposizione.
La decisione della Cassazione, al di là della valenza del principio di diritto affermato, fornisce lo spunto per una ricostruzione del contenuto normativo, e dei conseguenti spazi di applicabilità, dell’ipotesi attenuata di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti prevista dall’articolo 74, comma 6, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, anche alla luce di quella che è la formulazione attuale dell'articolo 73, comma 5, dello stesso dpr, come da ultimo incisivamente modificata...


