Un'autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali non può rigettare un reclamo presentato ai sensi dell'art. 77 Regolamento UE 2016/679 («GDPR») per il solo motivo che, nella medesima vicenda, sia stato precedentemente presentato un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 79 GDPR, avente il medesimo oggetto, e il relativo giudizio non si sia ancora concluso con una decisione definitiva. Questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Datenschutzbehörde del 18 giugno 2026.

Privacy - Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli 77 e 79 - Mezzi di ricorso - Esercizio parallelo - Articolazione tra la presentazione di un reclamo a un'autorità nazionale di controllo e l'esercizio di un ricorso giurisdizionale - Rischio di decisioni contraddittorie - Principio della tutela giurisdizionale effettiva - Autonomia procedurale degli Stati membri - Principio di effettività - Principio di equivalenza

L'articolo 77, paragrafo 1, e l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che un'autorità di controllo, investita di un reclamo ai sensi di tale articolo 77,paragrafo 1, possa respingerlo per il solo motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente a tale articolo 79, paragrafo 1, e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e sebbene la decisione emessa nell'ambito di tale ricorso non abbia ancora acquisito carattere definitivo.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione I - Sentenza 18 giugno 2026 - Causa C-414/24 - Commento - Presidente: Biltgen; Relatrice: Ziemele; Avvocato generale: Richard de la Tour; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 17 maggio 2024, nel procedimento Datenschutzbehörde, dott.ssa G S con l'intervento di Bundesministerin für Justiz, D GmbH

Un'autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali non può rigettare un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679 («GDPR») per il solo motivo che, nella medesima vicenda, sia stato precedentemente presentato un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 79 GDPR, avente il medesimo oggetto, e il relativo giudizio non si sia ancora concluso con una decisione definitiva.

Questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella...

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