Un'autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali non può rigettare un reclamo presentato ai sensi dell'art. 77 Regolamento UE 2016/679 («GDPR») per il solo motivo che, nella medesima vicenda, sia stato precedentemente presentato un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 79 GDPR, avente il medesimo oggetto, e il relativo giudizio non si sia ancora concluso con una decisione definitiva. Questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Datenschutzbehörde del 18 giugno 2026.
Privacy - Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli 77 e 79 - Mezzi di ricorso - Esercizio parallelo - Articolazione tra la presentazione di un reclamo a un'autorità nazionale di controllo e l'esercizio di un ricorso giurisdizionale - Rischio di decisioni contraddittorie - Principio della tutela giurisdizionale effettiva - Autonomia procedurale degli Stati membri - Principio di effettività - Principio di equivalenza
L'articolo 77, paragrafo 1, e l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che un'autorità di controllo, investita di un reclamo ai sensi di tale articolo 77,paragrafo 1, possa respingerlo per il solo motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente a tale articolo 79, paragrafo 1, e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e sebbene la decisione emessa nell'ambito di tale ricorso non abbia ancora acquisito carattere definitivo.
Un'autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali non può rigettare un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679 («GDPR») per il solo motivo che, nella medesima vicenda, sia stato precedentemente presentato un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 79 GDPR, avente il medesimo oggetto, e il relativo giudizio non si sia ancora concluso con una decisione definitiva.
Questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella...


