Così ora la Sezione Lavoro, cui è stato demandato di sciogliere l'enigma, con sentenza 20 maggio - 5 giugno 2026 n.18156ha ritenuto di enunciare un principio interpretativo della disposizione discussa (comma 4 dell'articolo 12 dell'Om n. 112 del 2022) nel senso di escludere una rinuncia implicita dell'aspirante alle sedi che si rendessero successivamente disponibili, tenendo così in particolare conto del profilo meritocratico degli aspiranti, alla luce anche di principi a rilievo costituzionale (articoli 3 e 97 della Costituzione).
LA MASSIMA
Scuole e istruzione - Incarichi di supplenze – Rinuncia ad alcune sedi – Preclusione a concorrere alle sedi che si rendessero poi disponibili – Illegittimità - Sussiste. (Costituzione, articoli 3 e 97; Cpc, articolo 363-bis; Legge 3 maggio 1999 n. 124, articolo 4; Ordinanza ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, articolo 12)
Il comma 4 dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria.
La roulette delle scuole si è inceppata nell’assegnazione degli incarichi annuali; è dipeso da una discutibile e discussa prassi amministrativa che ha esteso una rinuncia specifica da parte di aspiranti a una presunta rinuncia allargata anche a incarichi che si rendessero poi disponibili. Tutto ruota sull'interpretazione di una disposizione regolamentare maldestramente congegnata, attuativa di un intrigatissimo groviglio di norme, che evidentemente non ha potuto soddisfare gli esclusi dalle nomine...


