Il Consiglio di Stato (sentenza 5061/2026) non ravvisa alcun eccesso di potere giurisdizionale sull'accertata illegittimità ex art. 29 c.p.a. nel disconoscimento del titolo di cui la ricorrente risulta invece in possesso.
LA MASSIMA
Scuole e istruzione - Concorso pubblico - Università - Commissioni - Criteri di valutazione - Discrezionalità tecnica - Sindacato giurisdizionale - Condanna al rilascio del provvedimento
Le valutazioni compiute dalle commissioni di concorso o universitarie non rappresentano valutazioni di opportunità da parte dell'amministrazione ma l'esercizio della discrezionalità tecnica Nel dettaglio, la funzione tipica dei criteri di valutazione in procedure di carattere selettivo consiste proprio nel delimitare per quanto possibile la discrezionalità dell'organo preposto alla relativa attività, attraverso la sua riconduzione a precisi ambiti preventivamente definiti e di renderne percepibile l'operato ab externo, in funzione della relativa tutela giurisdizionale. Da ciò consegue che è possibile un sindacato giurisdizionale basato sulla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche e del procedimento applicativo dei criteri sufficientemente definiti. A garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'art. 34, comma1, lett. c) c.p.a. il giudice amministrativo può condannare l'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto quando contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego sia stata formulata la relativa domanda laddove ricorrono presupposti indicati sia all'articolo 31, comma 3 c.p.a. e cioè quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione sia all'art. 34, comma 2, c.p.a. cioè quando non vi siano poteri amministrativi non ancora esercitati.
La dialettica tra potere amministrativo e sindacato giurisdizionale rende necessaria una costante indagine tanto sull'assetto dei rapporti tra le diverse forme che può assumere l'attività amministrativa e il sindacato del giudice amministrativo quanto sull'ulteriore piano delle conseguenze derivanti dall'accertamento di un illegittimo esercizio del potere.
In particolare, sotto quest'ultimo versante viene in rilievo la riedizione del potere dopo l'annullamento in esito al sindacato giurisdizionale...


