Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sentenza n. 1134/2026) ha chiarito che un Comune non può vietare in modo generalizzato la somministrazione di cibo ai cani randagi, neppure quando invochi esigenze di sicurezza e decoro.

Ciò che puo disporre l’amministrazione sul randagismo

L’amministrazione può disciplinare le modalità di somministrazione, imporre cautele e utilizzare gli strumenti ordinari di monitoraggio, cattura, identificazione, profilassi e collocamento, ma non può trasformare una gestione amministrativa del fenomeno in un divieto assoluto privo di adeguato fondamento normativo.

La decisione aggiunge un principio significativo sul potere extra ordinem: un fenomeno stabile e prevedibile non può essere affrontato attraverso un’ordinanza contingibile e urgente quando l’ordinamento già mette a disposizione strumenti specifici.

La novità sta nel doppio limite imposto al Comune:
- non può vietare tout court l’alimentazione e
- non può usare il potere emergenziale per sostituire le ordinarie misure di gestione del randagismo.

La vicenda

La vicenda nasce dall’impugnazione dell’ordinanza con cui un Comune aveva vietato, con effetto immediato, la somministrazione di alimenti di qualsiasi genere ai cani vaganti e randagi presenti in un distretto produttivo. Il provvedimento richiamava una presenza significativa e diffusa di animali, ritenuta idonea a creare rischi per la circolazione e per l’incolumità di lavoratori, operatori e fruitori dell’area, oltre a problemi di decoro e funzionalità. Venivano inoltre richiamate l’apertura di una pista ciclopedonale e numerose segnalazioni. Il Comune aveva già avviato attività di monitoraggio e cattura, con profilassi, microchippatura e trasferimento degli animali. L’associazione ricorrente contestava però l’assenza dei presupposti di urgenza, la mancanza di un termine finale e l’insufficienza dell’istruttoria.

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, ritenendo decisivo il limite posto dall’ordinamento al divieto generalizzato. Il Tar ha dunque accolto il ricorso. Il punto più innovativo della pronuncia non consiste semplicemente nell’affermare che i cani randagi possono essere alimentati. La rilevante novità è nella delimitazione del potere amministrativo di fronte a un fenomeno che può creare problemi reali, ma che non per questo può essere governato attraverso qualsiasi strumento.

Il giudice parte da una premessa essenziale: la presenza di animali vaganti può richiedere interventi pubblici, ma la risposta dell’amministrazione deve rimanere coerente con la disciplina complessiva del randagismo e con gli strumenti che essa stessa ha predisposto. Il Comune, quindi, non è privo di poteri. Può intervenire sulle modalità concrete di somministrazione del cibo, evitando che l’alimentazione determini condizioni di degrado o ostacoli le attività di cattura e controllo.
Può stabilire cautele, organizzare controlli e coordinare gli interventi necessari alla tutela della sicurezza e dell’igiene. Ciò che non può fare è compiere il passaggio ulteriore: trasformare una disciplina delle modalità in una soppressione della possibilità stessa di alimentare gli animali.
È una distinzione tutt’altro che formale. “Regolare” significa stabilire come una condotta debba essere svolta affinché sia compatibile con altri interessi pubblici. “Vietare tout court” significa invece eliminare quella condotta dall’ordinamento amministrativo locale. Secondo il Tar, il primo intervento rientra nella funzione di governo del fenomeno; il secondo incontra un limite che il Comune non può superare attraverso una propria ordinanza.

Rileva la prevedibilità del fenomeno

La sentenza attribuisce inoltre un peso decisivo alla prevedibilità del fenomeno. L’ordinanza impugnata riconosceva che la presenza dei cani si era stabilizzata nel tempo. Proprio questa ammissione rendeva problematico il ricorso allo strumento extra ordinem. L’urgenza amministrativa presuppone infatti una situazione che, per le sue caratteristiche concrete, non possa essere adeguatamente affrontata con gli strumenti ordinari. Un fenomeno conosciuto, progressivo e già oggetto di attività programmate non può essere trasformato, soltanto perché presenta criticità, in un’emergenza imprevedibile. Qui emerge un principio di metodo che va oltre la specifica questione degli animali. Il potere straordinario non può diventare una scorciatoia per accelerare decisioni che l’amministrazione avrebbe dovuto assumere attraverso i procedimenti ordinari.

La contingibilità e l’urgenza non dipendono dalla sola percezione di un problema né dalla sua gravità astratta. Occorre dimostrare perché, proprio in quel momento, le misure normalmente disponibili non siano sufficienti e perché sia necessario introdurre una disciplina eccezionale. La pronuncia valorizza, sotto questo profilo, anche l’esistenza di un sistema di interventi già predisposto.

Nel caso concreto erano previste attività di mappatura, informazione, vigilanza, cattura, identificazione, controllo sanitario, sterilizzazione e collocamento degli animali presso strutture autorizzate.
La presenza di questo apparato rendeva ancora più evidente che il problema poteva essere affrontato attraverso strumenti specifici, senza ricorrere a un divieto indiscriminato.

La necessità giustifica la misura adottata

Secondo i giudici amministrativi non basta, dunque, che un’amministrazione dimostri l’esistenza di un problema per giustificare la misura scelta. Deve dimostrare anche la necessità di quella misura e la sua compatibilità con il quadro ordinamentale. È questo il passaggio che rende la decisione particolarmente importante: il controllo giudiziario non si ferma alla constatazione dell’interesse pubblico perseguito, ma investe il rapporto tra obiettivo, strumento utilizzato e intensità della compressione imposta ai destinatari. Anche il richiamo alla sicurezza della circolazione e all’incolumità delle persone non consente di eludere il passaggio. Il Comune aveva descritto rischi concreti e richiamato diverse segnalazioni, ma il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze non fossero sufficienti a legittimare il divieto generalizzato di alimentazione.

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